Cosa sono i PCBAi sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 209/1999, per PCB si intendono:
I PCB sono classificati come sostanze pericolose in quanto caratterizzate da una forte persistenza nell’ambiente a causa della loro bio-accumulabilità lungo la catena alimentare.
Modello di comunicazionePer la comunicazione obbligatoria deve essere utilizzato il modello di cui al D.M. 11/01/2001 Allegato 1 , mentre le indicazioni di compilazione sono riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto. Decontaminazione e smaltimentoGli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 dm3 (5 litri) – quindi non soggetti a inventario – che risultavano contaminati da PCB (concentrazione > 0,005%PESO o 50 ppm) dovevano essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 209/1999) e tale scadenza è confermata.
Resta confermato l’obbligo di comunicazione biennale, con prossima scadenza fissata al 31 dicembre 2024, che i detentori devono trasmettere con l’indicazione del programma temporale di smaltimento. I trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d), della L. n. 62/2005), nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art.5, c.4, del D.Lgs. 209/1999. Metodiche analitiche di riferimentoLe determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento (cfr. art. 3 del D.M. 11/10/01): Obbligo per impianti autorizzati allo stoccaggio di apparecchiature contenenti PCBGli impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti, avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento; il mancato smaltimento finale nei tempi previsti (sei mesi) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 (art. 18, c.4 della L.62/2005). |
Sono tenuti all’obbligo di presentazione della comunicazione i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 (5 litri) è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
Si faccia riferimento alla tabella riassuntiva riportata qui di seguito.
Volume apparecchi (condensatori/trasformatori) contenenti PCB |
Concentrazione di PCB (CPCB) |
Obbligo comunicazione | Scheda da compilare |
≤ 5 dm3 (5 litri) |
CPCB > 0,005% in peso (> 50 ppm) |
NO | Nessuna |
> 5 dm3 (5 litri) |
CPCB ≤ 0,005% in peso (≤ 50 ppm) |
NO | Nessuna |
> 5 dm3 (5 litri) | 0,005%PESO ≤ CPCB < 0,05% PESO (50 ppm ≤ CPCB < 500 ppm) |
SI |
- Scheda anagrafica semplificata - Scheda apparecchio semplificata e voce “Decontaminazione prevista” del modulo DECONTAMINAZIONE /SMALTIMENTO |
> 5 dm3 (5 litri) |
CPCB ≥ 0,05% PESO (CPCB ≥ 500 ppm) |
Si |
- Scheda anagrafica - Scheda apparecchio (tutti i punti) |
La comunicazione deve essere inviata ad ARPA Puglia – Direzione Scientifica – UOC Acqua e Suolo, tramite la PEC: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
La comunicazione deve essere effettuata ogni 2 anni e deve comunque essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 209/99).
Nell’Allegato 1 del D.M. del 11/10/2001 è presente il modello di comunicazione, mentre nell’Allegato 2 allo stesso decreto sono presenti le indicazioni per la compilazione .
I detentori di apparecchi contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione devono effettuare una comunicazione resa ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/1990 alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 209/99). Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 11/10/2001 nella dichiarazione il gestore deve dichiarare:
Tale dichiarazione deve essere inviata alla Provincia.
Si specifica che i trasformatori non possono essere utilizzati in assenza di tale comunicazione.
Si consiglia di presentare ugualmente la comunicazione entro la scadenza prevista, se si suppone di rientrare nei casi indicati al punto 1. Successivamente, nel caso l’esito delle analisi non coincida con la concentrazione dichiarata, si effettuerà, entro 10 giorni, una comunicazione integrativa di modifica. Questo comportamento evita la sanzione e permette ad ARPA Puglia di avere comunque un quadro informativo sull’inventario PCB.
A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.
Il D.M. del 11/10/2001 indica la metodologia da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB:
a) Norma europea En 12766-1 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Separazione e determinazione di cogeneri dei Pcb mediante gascromatografia (Gc) con rivelatore a cattura di elettroni (Ecd)” e la proposta di norma europea prEn 12766-2 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di Pcb nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b) Norma IEC 61619 “Liquidi isolanti — Contaminazione da policlorobifenili (Pcb) — Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di Pcb nei liquidi isolanti.”
Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descritto nel punto 8.
Nella sezione “modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO” dell’Allegato 1 al DM 11/01/01 devono essere riportati i dati anagrafici di tutte le società coinvolte nelle fasi di smaltimento. Pertanto, nel caso di conferimento degli apparecchi contaminati da PCB e dei PCB in essi contenuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti (rispettivamente punti D13, D14, D15 dell’allegato B del D.Lgs. 152/2006), dovranno essere dichiarati sia i dati relativi a tali soggetti, che quelli dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.
Le comunicazioni servono a costituire l’inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti.
L’art.10, c.1, del D. Lgs. n. 209/1999 stabilisce che i detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni di lire, cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.