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Inventario PCB

Cosa sono i PCBAi sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 209/1999, per PCB si intendono:

  1. i policlorodifenili;
  2. i policlorotrifenili;
  3. il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodi-fenilmetano;
  4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso.

I PCB sono classificati come sostanze pericolose in quanto caratterizzate da una forte persistenza nell’ambiente a causa della loro bio-accumulabilità lungo la catena alimentare.
Il D.P.R. n. 216 del 24/05/1988 ha imposto divieti e limiti in materia di immissione sul mercato e di uso sul territorio nazionale di PCB e PCT, nonché limitazioni all’utilizzo di impianti e di apparecchi e fluidi che li contengono. 
La normativa europea attualmente vigente, il Regolamento (UE) 2019/1021 “Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)” vieta “la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I” (all’art. 3, c. 1), fra i quali sono presenti anche i PCB.


Inventario dei detentori di apparecchi contenenti PCBL’art. 3 del D.Lgs. 209/1999 istituisce l’inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza (per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito).
I detentori di tali apparecchi devono comunicare ad ARPA Puglia – Direzione Scientifica – UOC Acqua e Suolo, le informazioni richieste dalla normativa attraverso un modello predisposto (vedi paragrafo successivo).
La comunicazione deve essere trasmessa con cadenza biennale (la prima comunicazione doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2000, termine così prorogato dall’art. 1 del D.L. n. 500 del 30/12/99, convertito in legge con modificazioni con L. n. 32 del 25/02/2000) e, comunque, entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità detenute.
Le comunicazioni devono essere integrate con l’indicazione:

  • del programma temporale di dismissione (di cui al comma 1 della Legge n. 62/2005).
  • dell’intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

 

Modello di comunicazionePer la comunicazione obbligatoria deve essere utilizzato il modello di cui al D.M. 11/01/2001 Allegato 1 , mentre le indicazioni di compilazione sono riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto.

Decontaminazione e smaltimentoGli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 dm3 (5 litri) – quindi non soggetti a inventario – che risultavano contaminati da PCB (concentrazione > 0,005%PESO o 50 ppm) dovevano essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 209/1999) e tale scadenza è confermata.
Gli apparecchi soggetti ad inventario (contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dm3) dovevano essere smaltiti con il seguente programma temporale (ai sensi dell’art. 18, comma 5 della Legge n. 62/2005, che ha modificato l’art. 5, commi 2 e 3 del D. lgs. 209/1999):

  • almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31/12/2002 da smaltire entro il 31/12/2005;
  • almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31/12/2002 da smaltire entro il 31/12/2007;
  • tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31/12/2002 da smaltire entro il 31/12/2009.

Resta confermato l’obbligo di comunicazione biennale, con prossima scadenza fissata al 31 dicembre 2024, che i detentori devono trasmettere con l’indicazione del programma temporale di smaltimento.

I trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d), della L. n. 62/2005), nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art.5, c.4, del D.Lgs. 209/1999.
Recentemente il Regolamento (UE) 2019/1021 all’Allegato I ha aggiornato la scadenza per lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB ancora in circolazione.
Pertanto, ad oggi, tutte le apparecchiature contenenti più dello 0,005% di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3 dovranno essere smaltite entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Metodiche analitiche di riferimentoLe determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento (cfr. art. 3 del D.M. 11/10/01):
a)    la norma europea EN 12766-1 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)" e la proposta di norma europea prEN 12766-2 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b)    la norma IEC 61619 "Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.
Si sottolinea che nel caso di apparecchi sigillati occorre far riferimento ai dati forniti dal costruttore.

Obbligo per impianti autorizzati allo stoccaggio di apparecchiature contenenti PCBGli impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti, avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento; il mancato smaltimento finale nei tempi previsti (sei mesi) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 (art. 18, c.4 della L.62/2005).
 

Domande frequenti

01. Chi è tenuto alla presentazione della comunicazione di detenzione apparecchi contenenti PCB?

Sono tenuti all’obbligo di presentazione della comunicazione i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 (5 litri) è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito.

Si faccia riferimento alla tabella riassuntiva riportata qui di seguito.

Tabella riassuntiva volume apparecchi. concentrazione PCB, obbligo di comunicazione e scheda da compilare

Volume apparecchi

(condensatori/trasformatori) contenenti PCB  
Concentrazione di PCB 
(CPCB)

 
Obbligo comunicazione Scheda da compilare
≤ 5 dm3 (5 litri)

CPCB > 0,005% in peso

(> 50 ppm)
NO Nessuna
> 5 dm3 (5 litri)

CPCB ≤ 0,005% in peso

(≤ 50 ppm)
NO Nessuna
> 5 dm3 (5 litri) 0,005%PESO ≤ CPCB < 0,05% PESO
(50 ppm ≤ CPCB < 500 ppm)

 
SI

- Scheda anagrafica semplificata

- Scheda apparecchio semplificata e voce “Decontaminazione prevista” del modulo DECONTAMINAZIONE /SMALTIMENTO
> 5 dm3 (5 litri)

CPCB ≥ 0,05% PESO

(CPCB ≥ 500 ppm)
Si

- Scheda anagrafica

- Scheda apparecchio (tutti i punti)

 

02. A chi deve essere inviata la comunicazione?

La comunicazione deve essere inviata ad ARPA Puglia – Direzione Scientifica – UOC Acqua e Suolo, tramite la PEC: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

03. Con quale frequenza bisogna presentare la comunicazione?

La comunicazione deve essere effettuata ogni 2 anni e deve comunque essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 209/99).

04. Quale modello va usato per la comunicazione?

Nell’Allegato 1 del D.M. del 11/10/2001 è presente il modello di comunicazione, mentre nell’Allegato 2 allo stesso decreto sono presenti le indicazioni per la compilazione .

05. Come e quando effettuare la comunicazione alla Provincia di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento?

I detentori di apparecchi contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione devono effettuare una comunicazione resa ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/1990 alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 209/99). Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 11/10/2001 nella dichiarazione il gestore deve dichiarare:

  • che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;
  • che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (installazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel).

Tale dichiarazione deve essere inviata alla Provincia.

Si specifica che i trasformatori non possono essere utilizzati in assenza di tale comunicazione.

06. Come comportarsi se si ritiene di non rientrare nell'obbligo di comunicazione, ma non si è in grado di provarlo con certezza (eventualmente con un'analisi)?

Si consiglia di presentare ugualmente la comunicazione entro la scadenza prevista, se si suppone di rientrare nei casi indicati al punto 1. Successivamente, nel caso l’esito delle analisi non coincida con la concentrazione dichiarata, si effettuerà, entro 10 giorni, una comunicazione integrativa di modifica. Questo comportamento evita la sanzione e permette ad ARPA Puglia di avere comunque un quadro informativo sull’inventario PCB.

07. Dove si possono trovare le indicazioni sulla concentrazione di PCB nel fluido contenuto nell'apparecchiatura (trasformatore, condensatore, ecc.) per sapere se si deve presentare la comunicazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 209/99?

A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.

08. Quali metodi di analisi si debbono usare per quantificare il contenuto in PCB di cui all'art. 5, comma 2 del D. lgs. n. 209/99?

Il D.M. del 11/10/2001 indica la metodologia da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB:

a) Norma europea En 12766-1 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Separazione e determinazione di cogeneri dei Pcb mediante gascromatografia (Gc) con rivelatore a cattura di elettroni (Ecd)” e la proposta di norma europea prEn 12766-2 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di Pcb nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;

b) Norma IEC 61619Liquidi isolanti — Contaminazione da policlorobifenili (Pcb) — Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di Pcb nei liquidi isolanti.”

09. Esistono delle caratteristiche tecniche che il laboratorio a cui si affidano le analisi deve possedere?

Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descritto nel punto 8.

10. Nel "modulo DECONTAMINAZIONE /SMALTIMENTO" dell'Allegato 1 al DM 11/01/01 bisogna riportare i dati relativi alla società che effettua la rimozione dell'apparecchiatura?

Nella sezione “modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO” dell’Allegato 1 al DM 11/01/01 devono essere riportati i dati anagrafici di tutte le società coinvolte nelle fasi di smaltimento. Pertanto, nel caso di conferimento degli apparecchi contaminati da PCB e dei PCB in essi contenuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti (rispettivamente punti D13, D14, D15 dell’allegato B del D.Lgs. 152/2006), dovranno essere dichiarati sia i dati relativi a tali soggetti, che quelli dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.

11. Qual è lo scopo di queste comunicazioni?

Le comunicazioni servono a costituire l’inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti.

12. Quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione?

L’art.10, c.1, del D. Lgs. n. 209/1999 stabilisce che i detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni di lire, cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.

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