Le categorie di attività soggette ad AIA di competenza regionale e provinciale sono riportate in allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in particolare:
- Categoria 1: Attività energetiche;
- Categoria 2: Produzione e trasformazione dei metalli;
- Categoria 3: Industria dei prodotti minerali;
- Categoria 4: Industria chimica;
- Categoria 5: Gestione dei rifiuti;
- Categoria 6: Altre attività (fabbricazione della carta, pretrattamento e tintura tessili, concia delle pelli, allevamenti intensivi, agroalimentari, impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi, fabbricazione del carbonio, cattura di flussi di CO2, conservazione del legno, trattamento a gestione indipendente delle acque reflue.
In taluni casi sono esplicitate le soglie di assoggettabilità: tali soglie si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa
In Regione Puglia la L.R. n.3/2014 disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale ed attribuisce agli Enti Provinciali la competenza su tutte le categorie di attività su elencate con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regionale.
Le categorie di attività soggette ad AIA di competenza statale sono riportate in allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in particolare:
- Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Classe di prodotto
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Gg/anno
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a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)
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200
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b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi
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200
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c)idrocarburi solforati
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100
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d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati
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100
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e) idrocarburi fosforosi
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100
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f) idrocarburi alogenati
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100
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g) composti organometallici
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100
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h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)
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100
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i) gomme sintetiche
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100
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l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile
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100
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m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati
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100
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n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio
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100
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o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
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300
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- impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
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