L’Agenzia svolge controlli e visite ispettive presso attività produttive soggette ad autorizzazioni integrate ambientali disciplinate dal Titolo IIIbis del D.Lsg. n. 152/06 e s.m.i. sulla base di quanto previsto dagli art.29 decies. Le ispezioni ambientali sono costituite da “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime” (cfr. art.5, comma1, lettera v-quinquies), del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.). Per installazione s’intende l’ “unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. ARPA Puglia svolge ispezioni ambientali ai sensi dell’art.29decies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. al fine di accertare:
L’attività di controllo svolta da ARPA Puglia può essere suddivisa in tre tipologie, come indicate anche nella LG SNPA 39_2022 “Controlli su installazioni AIA di competenza regionali” :
Ha inoltre la finalità di:
Tale attività riguarda l’intera installazione e la verifica di tutte/specifiche fasi del processo produttivo fermo restando la verifica degli autocontrolli su tutte le matrici. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti dell’installazione e gli esiti delle precedenti visite ispettive. I costi dell’attività ordinaria sono a carico del gestore dell’installazione e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale vigente, tenendo presente le riduzioni ivi indicate (ad es. registrazione EMAS e certificazione ISO 14001).
Le attività straordinaria e non programmata non possono essere oggetto di programmazione da parte dell’Agenzia e richiedono spesso tempestività d’intervento a seguito di un particolare evento (ad es. sversamenti, incidenti ecc..), riguardano di norma singoli aspetti o ben definite parti dell’installazione e sono finalizzate a rispondere a specifiche richieste pervenute ad ARPA Puglia. I costi dell’attività straordinaria non sono a carico del Gestore, ma di chi ne fa richiesta (Autorità Competente ed Autorità Giudiziaria). |