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Ispezioni ambientali

L’Agenzia svolge controlli e visite ispettive presso attività produttive soggette ad autorizzazioni integrate ambientali disciplinate dal Titolo IIIbis del D.Lsg. n. 152/06 e s.m.i. sulla base di quanto previsto dagli art.29 decies.

Le ispezioni ambientali sono costituite da “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime” (cfr. art.5, comma1, lettera v-quinquies), del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.).

Per installazione s’intende l’ “unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”.

ARPA Puglia svolge ispezioni ambientali ai sensi dell’art.29decies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. al fine di accertare:

  1. il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  2. la regolarità dei controlli a carico del gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

L’attività di controllo svolta da ARPA Puglia può essere suddivisa in tre tipologie, come indicate anche nella LG SNPA 39_2022 “Controlli su installazioni AIA di competenza regionali :

  • attività ordinaria: definita in base ad una programmazione di competenza regionale e periodicamente aggiornato. L’attività ordinaria ha la finalità di accertare quanto previsto all’art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06, in particolare:
  1. il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  2. la regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato regolarmente l’Autorità Competente (AC) e, nel caso di inconvenienti da incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, abbia fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto

Ha inoltre la finalità di:

  1. sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformità all’AIA ed all’ottimizzazione dell’attività di autocontrollo;
  2. valutare l’efficacia e l’adeguatezza dell’AIA e in particolare del PMC;
  3. alimentare il processo di “miglioramento continuo” delle prestazioni ambientali delle installazioni.

Tale attività riguarda l’intera installazione e la verifica di tutte/specifiche fasi del processo produttivo fermo restando la verifica degli autocontrolli su tutte le matrici.

Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti dell’installazione e gli esiti delle precedenti visite ispettive.

I costi dell’attività ordinaria sono a carico del gestore dell’installazione e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale vigente, tenendo presente le riduzioni ivi indicate (ad es. registrazione EMAS e certificazione ISO 14001).

  • attività straordinaria: disposta dall’Autorità Competente ai sensi dell’art. 29 decies comma 4
  • attività non programmata: diversa dall’attività ordinaria e straordinaria, viene svolta presso un’installazione soggetta ad AIA ed avviata su iniziativa o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.

Le attività straordinaria e non programmata non possono essere oggetto di programmazione da parte dell’Agenzia e richiedono spesso tempestività d’intervento a seguito di un particolare evento (ad es. sversamenti, incidenti ecc..), riguardano di norma singoli aspetti o ben definite parti dell’installazione e sono finalizzate a rispondere a specifiche richieste pervenute ad ARPA Puglia.

I costi dell’attività straordinaria non sono a carico del Gestore, ma di chi ne fa richiesta (Autorità Competente ed Autorità Giudiziaria).

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