Gli amianti (o asbesti) sono minerali fibrosi (silicati appartenenti alle famiglie degli anfiboli e delle serpentiniti) classificati dalla normativa italiana e internazionale con i seguenti nomi: crisotilo, crocidolite, grunerite d’amianto (amosite), actinolite d’amianto, antofillite d’amianto, e tremolite d’amianto. Tra questi i primi tre sono stati largamente usati nell’industria per le loro caratteristiche chimico-fisiche tra cui la resistenza alla trazione, alla corrosione ed al fuoco, le proprietà fonoassorbenti ed isolanti. Su richiesta degli Enti Pubblici e dell’Autorità Giudiziaria, per le attività ispettive inerenti le problematiche legate alla presenza di amianto in rifiuti, coperture e siti dismessi, ARPA opera attraverso i Servizi di Tutela e Vigilanza, presenti sui diversi territori provinciali. Presso il Dipartimento di Brindisi è presente il Laboratorio Amianto che dispone di personale ad elevata professionalità con specifiche competenze tecnico-giuridiche e di completa strumentazione analitica. Esso opera a supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e di altre pubbliche istituzioni con competenze in campo sanitario ed ambientale per tutte le problematiche legate alla presenza di amianto. In particolare, il personale specializzato del Dipartimento di Brindisi, effettua:
Il DAP di Brindisi di ARPA Puglia è stato definito dal Ministero della Salute come struttura di Riferimento Regionale per la Qualificazione dei laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto. A livello Regionale ad ogni struttura di Riferimento è stato affidato il compito delle verifiche presso i laboratori pubblici e privati che intendono qualificarsi e dell’attuazione dei circuiti interlaboratorio previsti dal Programma di qualificazione. |
La normativa in materia di amianto prevede che sia il proprietario di un immobile a dover accertare, a sua cura e spese, la possibile presenza di materiali contenenti amianto e, in caso positivo, lo stato di conservazione o di degrado, predisponendo attraverso l'incarico ad un tecnico qualificato un programma di manutenzione e controllo del materiale.
Per materiali contenenti amianto in stato di diffuso deterioramento, è necessaria la bonifica, che può consistere nell'incapsulamento, il confinamento o la rimozione, sempre a cura e spese del proprietario dell'immobile o del manufatto.
L'Ente incaricato della vigilanza e controllo in tale materia è la ASL competente per territorio, cui spetta la verifica dell'effettiva messa in opera di tali provvedimenti e, in caso di non rispetto della normativa, l’irrogazione delle previste sanzioni e l’imposizione dei provvedimenti necessari e, in particolare, della bonifica.
Per legge, la rimozione dell'amianto deve essere effettuata tramite una ditta specializzata iscritta ad un apposito Albo, ed il relativo piano deve essere trasmesso preventivamente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, che può analizzarlo e prescrivere modifiche o integrazioni.
Nel caso un cittadino voglia verificare la situazione di un manufatto sospetto di contenere amianto presente nell’immobile di residenza o nelle immediate vicinanze, può segnalare il caso alla ASL competente per territorio, che può richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia la quale non è, invece, dotata di potere prescrittivo.
La vigente normativa rende obbligatoria la bonifica nel caso di materiali a base di amianto i quali si trovino in condizioni di degrado e di abbandono.
In tali casi, il Comune e la ASL competente per territorio dispongono, con apposito provvedimento prescrittivo, l'immediata bonifica per rimozione del materiale in questione, in modo da salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica. A tali Enti va, quindi, indirizzata una segnalazione, in modo da avviare subito le procedure per la messa in sicurezza e bonifica.
ARPA, che non possiede competenza diretta né poteri prescrittivi in materia, può fornire collaborazione e supporto tecnico in merito agli Enti citati, ove richiesto.
Il censimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali è stato disposto con una circolare di vari anni addietro (Circolare 10/7/86 n. 45 del Ministero della Sanità: "Amianto in scuole e ospedali"), la quale prescriveva che in ogni struttura pubblica di questo tipo, la ASL provvedesse a determinare la presenza e lo stato di conservazione dei materiali a base di amianto e, in caso di materiali degradati o suscettibili di liberare fibre nell’aria, disponesse la bonifica per incapsulamento, confinamento o rimozione.
In caso di materiali in buono stato di conservazione, la Circolare – così come la normativa vigente, intervenuta successivamente – prevede che sia formulato un programma di manutenzione e controllo, a cura e spese del soggetto titolare dell’immobile, in base al quale sono programmati i futuri provvedimenti di mantenimento, restauro o bonifica.Si suggerisce quindi di richiedere alla Direzione dell’Istituto e alla ASL di conoscere se tale attività di censimento è stata effettuata, quali siano i risultati e se il materiale, per il quale vi è preoccupazione, sia stato censito, classificato e quali provvedimenti siano previsti o programmati per esso.
Il fatto va subito segnalato alla Polizia Municipale e al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che interverranno immediatamente con il proprio personale ispettivo per accertare se la rimozione è stata autorizzata e se si stanno seguendo, o meno, tutte le precauzioni previste dal piano di rimozione e dalla normativa vigente in materia.
Gli Enti indicati potranno richiedere, se necessario, il supporto tecnico di ARPA, che non è dotata di diretto potere di controllo e prescrizione in materia.
La legge prevede che la bonifica, per incapsulamento, confinamento o rimozione, di un materiale a base di amianto, sia effettuata tramite una ditta specializzata ed iscritta ad un apposito albo, presente presso la Provincia e i cui nominativi sono registrati anche presso il Servizio SPESAL della ASL competente per territorio.
La ditta è tenuta a notificare l’esecuzione dei lavori o, nel caso della rimozione, ad elaborare un piano di bonifica che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare modifiche o integrazioni.Al termine dei lavori, la ditta deve fornire al committente una attestazione scritta di avvenuta bonifica, formulata secondo quanto previsto dalla normativa; nel caso della rimozione, la ditta dovrà inoltre fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.Un bonifica effettuata non in accordo con la normativa è inefficace sia dal punto legale, che per quanto riguarda la prevenzione di possibili danni alla salute. In particolare, un rimozione mal effettuata, in proprio o tramite soggetti non autorizzati, può portare alla liberazione in aria di grandi quantità di fibre di amianto e all’esposizione dei lavoratori e degli occupanti l’edificio ad un rischio assai alto per la salute.
La normativa vigente prevede che, nel caso di materiali a base di amianto degradati in area estesa, sia effettuata una bonifica. Questa può essere effettuata mediante incapsulamento, confinamento o rimozione da parte di una ditta specializzata, iscritta in un apposito albo, che deve mettere in opera le procedure previste dalla normativa tecnica in materia (Decreto Ministeriale 6/9/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
L’incapsulamento consiste nel rivestimento dell’amianto con uno strato di un prodotto verniciante, che ha lo scopo di proteggere il materiale da ulteriore degradazione (ad esempio, per azione degli agenti atmosferici) e impedire la liberazione di fibre nell’ambiente per spolveramento o per dilavamento meteorico. Il tipo di prodotti da impiegare, lo spessore, il colore e il numero degli strati da applicare oltre agli eventuali trattamenti preventivi all’applicazione dell’incapsulante, per aumentarne l’ancoraggio, sono previsti dalla una specifica norma (Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto).
Il confinamento consiste nella messa in opera di una barriera, a tenuta d’aria, che isola completamente il materiale dal resto dell’edificio o dell’installazione. Questa soluzione è quella che produce minore dispersione di fibre, ma ha il difetto, oltre ad essere non definitiva, di “nascondere” l’amianto, e quindi di rendere possibili operazioni errate o pericolose in occasione di manutenzioni o demolizione, qualora la presenza dell’amianto non sia adeguatamente registrata o segnalata.
La rimozione è una soluzione definitiva, che consiste nell’asportazione dell’amianto, con tecniche tali da rendere minima la dispersione di fibre, e nel suo smaltimento come rifiuto. Prima dell’inizio dei lavori, la ditta incaricata deve presentare un piano di rimozione al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che può imporre modifiche o integrazioni.
Ogni lavoro si conclude con il rilascio al committente di una attestazione di avvenuta bonifica dell’amianto; nel caso della rimozione in “area confinata” (Questo tipo di rimozione è effettuato in presenza di una grande quantità di amianto friabile, per il quale non è possibile applicare la tecnica “glove bag”), inoltre, la bonifica si ritiene conclusa dopo il rilascio della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da parte della ASL, e quando l’amianto rimosso è conferito in discarica, con la trasmissione al committente del formulario di avvenuto smaltimento.
Nel caso l’amianto risulti in buone condizioni di conservazione, il proprietario dell’immobile o dell’installazione è tenuto a formulare e applicare un programma di manutenzione e controllo, mediante specifico incarico ad un tecnico qualificato.
Un materiale friabile a base di amianto è definibile come un materiale che può essere frantumato o sbriciolato con il solo ausilio delle mani. Un materiale compatto può essere, invece, spezzato o ridotto in frantumi solo con l’uso di attrezzi meccanici.
Sono friabili i materiali isolanti, in fibre libere o tenuti in opera da intonaci o lamierini, i tessuti, le carte, i cartoni, le guarnizioni, e tutti i materiali che contengono amianto in una matrice friabile, tale da non bloccare saldamente le fibre. Questi materiali sono molto pericolosi e possono produrre una contaminazione ambientale da fibre di amianto anche se non sono interessati da lavorazioni meccaniche.
Sono materiali compatti il cemento-amianto e il vinil-amianto. Tali materiali trattengono fortemente le fibre, sono meno pericolosi, e non producono una contaminazione dell’ambiente in cui si trovano, a meno che non siano frantumati, o sottoposti a lavorazioni meccaniche, o non siano degradati in modo molto avanzato.
Un lavoro di bonifica da amianto prevede la notifica allo SPESAL della ASL competente per territorio prima dell’inizio lavori o, nel caso della rimozione, la formulazione di un piano, che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare eventuali modifiche o integrazioni.
I lavori di bonifica si concludono con l’attestazione di avvenuta bonifica da parte della ditta incaricata dal proprietario dell’immobile o dell’installazione.
Nel caso della rimozione di amianto in matrice friabile condotta in area confinata (Nel caso non sia applicabile la tecnica “glove-bag”), prima dell’inizio dei lavori la ASL dovrà collaudare il cantiere verificando l’efficacia del confinamento statico e dinamico. il termine della bonifica dovrà essere attestato dalla ASL, dopo una serie di campionamenti all’interno degli ambienti bonificati; in caso di esito positivo di tali controlli, la ASL provvederà ad emettere una certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Inoltre, la ditta incaricata della rimozione dovrà fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.
La normativa prevede, tuttavia, una serie di lavorazioni che comportano esposizione ad amianto sporadica e di breve durata, per le quali non è obbligatoria né la notifica preventiva, né la presentazione di un piano alla ASL. Fra queste, sono comprese la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice, e l’incapsulamento e il confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato (Vedi anche: Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).