Il 22/08/2017 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale regolamento costituisce il riferimento principale per la gestione delle terre e rocce da scavo, ed infatti riguarda: - Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni - Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni - Disciplina dei materiali da scavo provenienti da cantieri sottoposti ad AIA/VIA - Disciplina dei materiali da scavo provenienti da siti oggetto di bonifica - Disciplina dei materiali da scavo gestiti come rifiuti - Disciplina dei materiali da scavo in esclusione dalla normativa dei rifiuti, ex. Art 185 del D.LGS. 152/06 - Disciplina dei controlli Le precedenti norme non sono più applicabili per i nuovi cantieri, mentre per i cantieri già avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento valgono le norme transitorie di cui al Titolo VI del DPR 120/2017. Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), con delibera n. 54 del 9 maggio 2019, ha approvato le “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo“, al fine di migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. Pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni tecniche contenute nelle suddette Linee Guida, al fine di applicare correttamente le procedure e prevenire eventuali controversie a seguito dei controlli. Per i controlli attribuiti alle Agenzie Ambientali dalla norma, ARPA Puglia aggiorna periodicamente il tariffario regionale di cui alla DGR n. 829 del 02/07/2002 secondo le rivalutazioni degli indici ISTAT. L’ultimo aggiornamento è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 480/2024 del 25/10/2024 . Nei casi previsti dalla normativa, tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata ai Dipartimenti ARPA Puglia Provinciali competenti per territorio, i cui indirizzi PEC sono elencati nella sezione contatti della presente pagina. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla sezione Domande frequenti in fondo alla pagina |
Il 22/08/2017 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Il regolamento costituisce il riferimento unico e completo per la gestione delle terre e rocce da scavo ed infatti riguarda:
Le precedenti norme non sono più applicabili per i nuovi cantieri, mentre per i cantieri già avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento valgono le norme transitorie di cui al Titolo VI del DPR 120/2017.
Il decreto, nei suoi allegati, contiene inoltre tutta la modulistica utile e necessaria per l’adempimento delle procedure presenti nel DPR 120/2017 (dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo21, documento di trasporto, dichiarazione di avvenuto utilizzo).
E’ opportuno premettere che, per la gestione di terre e rocce da scavo, è necessario regolarsi tendendo in considerazione quelle che sono le caratteristiche ambientali e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo e le volontà specifiche del produttore.
È possibile, pertanto, gestire le terre e rocce da scavo secondo differenti modalità:
Esclusione dalla disciplina dei rifiuti/sottoprodotti (riutilizzo in sito)
Va prioritariamente evidenziato che è escluso dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06, comma 1 lettera c), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Al fine di dimostrare la sussistenza della deroga di cui al suddetto articolo, il proponente dovrà adempiere a quanto disciplinato dall’art. 24 del DPR 120/2017. Ulteriori dettagli sono contenuti nelle successive FAQ.
Gestione di terre e rocce
Affinché terre e rocce possano essere qualificate come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 4 del DPR 120/2017, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).”.
Dal 22 agosto 2017 sono in vigore nuove regole per gestire come sottoprodotti i materiali da scavo.
il DPR 120/2017 prevede per la gestione dei sottoprodotti diversi regimi:
Terre e rocce qualificate come rifiuti
Qualora terre e rocce non rispettino i requisiti ambientali precedentemente definiti, e ogni volta che non siano rispettati i contenuti delle dichiarazioni di utilizzo, piani di utilizzo, comunicazioni di cui all’art. 21 del DPR 120/2017, devono essere gestite come rifiuti. In questo caso la normativa da seguire è quella della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Solo per la gestione del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti valgono le norme integrative e speciali così come definite dall’art. 23 del DPR 120/2017.
Secondo quanto riportato all’art. 2, lettera d) del DPR 120/2017, per “Autorità competente” si intende l’Autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e nel caso di opere soggette a VIA o AIA, l’autorità competente di cui all’art. 5, comma 1, lettera o) del TUA. Essa si riconosce nei Comuni, nelle Province o nelle Regioni a seconda dei casi.
Va evidenziato, quindi, che ARPA non svolge funzione di Autorità competente ma assolve la funzione di controllo, nei casi stabiliti dal DPR 120/2017.
Qualora le terre e rocce da scavo siano destinate a opere ed interventi preventivamente definiti e individuati da apposito progetto di riutilizzo (ai sensi del DPR 120/2017) o dalla comunicazione di cui all’ art. 21 del DPR 120/2017, si dovrà garantire la tracciabilità del materiale trasportato mediante opportuna documentazione presentata dal produttore delle terre e rocce da scavo all’Autorità responsabile del procedimento autorizzativo dell’opera che ha prodotto le succitate terre e rocce da scavo. Il DPR 120/2017 definisce, inoltre, che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta e dalla scheda di trasporto di cui all’allegato 7 del suddetto decreto. Il modello di cui all’allegato 7 deve essere compilato per ogni mezzo di trasporto e per ogni tratta, sia nel caso in cui la destinazione sia il sito di riutilizzo, sia nel caso la destinazione sia il deposito intermedio.
Qualora le terre e rocce da scavo non siano riutilizzate quali sottoprodotto ai sensi dell’articolo 4 del DPR 120/2017 , ma siano destinate a recupero/smaltimento come rifiuti, tali materiali rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Pertanto sono soggette alla Parte Quarta del Codice Ambientale e, in particolare, il trasporto deve avvenire predisponendo il FIR.
E’ necessario presentare un’autodichiarazione di cui all’allegato 6, che deve essere stilata sulla base di una caratterizzazione già precedentemente effettuata, secondo i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Non è necessario trasmettere i risultati della caratterizzazione, ma è doveroso conservarli ai fini di un eventuale controllo successivo.
Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, deve dimostrare che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l’analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo nello stesso sito o in siti diversi da quello di produzione.
Si premette che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28), le matrici di riporto sono “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.
Pertanto, le matrici di riporto, per le caratteristiche stratigrafiche e per le finalità rispetto alle quali sono state utilizzate nel passato, sono nettamente distinguibili sia dal terreno naturale, sia dalla presenta eterogena e sporadica di rifiuti da demolizione, eventualmente interrati nel suolo oggetto di scavo. A tale scopo si ricorda l’importanza del piano di campionamento finalizzata anche a ricostruire la stratigrafia del suolo oggetto di scavo, in modo tale da poter ottenere campioni utili.
L’art. 4 comma 3 del DPR 120/2017 prevede che: “ le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998”. Pertanto il test di cessione deve essere eseguito su un campione di matici da riporto, avendo avuto cura di prelevare detto campione alla profondità corrispondente al solo strato di tali matrici. Il campione di matrici di riporto da analizzare, tenendo conto della definizione in premessa, sarà costituito sia da materiale naturale, sia materiale antropico. Tale campione deve essere formato in campo, in base alle indicazioni dell’allegato 4. Si ricorda che, oltre al test di cessione, le matrici di riporto devono essere sottoposte alla verifica della composizione di cui all’allegato 10. In particolare, il materiale antropico non può superare la percentuale in peso del 20% sul totale del campione prelevato per tale verifica, altrimenti non è più possibile classificare il materiale da scavare come materiale da riporto e questo implica la gestione come rifiuto.
Secondo quanto prevede l’articolo 4 comma 3 del DPR 120/2017 “Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti (da determinarsi volta per volta), ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.”
L'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 prevede appunto che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall'art. 24 del DPR 120/2017.
La non contaminazione va provata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali.
In questo caso la normativa non prevede alcuna comunicazione, poiché l’art.24 si riferisce alla esclusione di cui all’art.185 comma 1 lettera c del TUA. Nei casi di deroga dalla normativa generale, al proponente spetta “l’onere della prova”, pertanto, in base al DPR 120/2017, il proponente è comunque tenuto ad effettuare la caratterizzazione secondo quanto stabilito dall’allegato 4, e a conservare la documentazione dimostrativa, mettendola a disposizione nel caso di un controllo. E’ però opportuno comunicare al comune di riferimento le modalità con cui verranno gestite le terre e rocce da scavo ed effettuate le analisi ed i campionamenti.
Tutte le dichiarazioni relative al riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione (prima comunicazione, eventuali modifiche e dichiarazione di fine lavori) vanno inviate anche per Posta Elettronica Certificata ad ARPA e al comune in cui ricade il sito di produzione delle terre.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo, invece, va inviata anche al comune in cui ricade il sito di destinazione, se diverso dal comune di produzione.
No, in quanto non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma, sotto la responsabilità del dichiarante.
Si ricorda, tuttavia, che in caso di controllo il proponente dovrà esibire a richiesta tutta la documentazione necessaria a provare la sussistenza di quanto autodichiarato.
Assolutamente no. La dichiarazione, come anche il piano di utilizzo, serve a dimostrare che terre e rocce possiedono i requisiti di sottoprodotto, piuttosto che rifiuti. La dichiarazione non costituisce titolo abilitativo per la realizzazione di opere e interventi.
Prima della dichiarazione il proponente deve essere già in possesso dell’autorizzazione/titolo abilitativo (SCIA, permesso di costruire, DIA, etc.) sia per l’opera in cui le terre e rocce verranno prodotte, sia per l’opera ambientale nella quale terre e rocce si intendono riutilizzare. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi di tutti le autorizzazioni/titoli abilitativi suddetti.
Sia il piano di utilizzo, sia la dichiarazione possono essere aggiornate e prorogate.
L’aggiornamento della dichiarazione o del P.d.U. necessario ogni qual volta si prospettano modifiche sostanziali rispetto alle modalità di gestione comunicate, è regolamentato dalla procedura di cui all’art.15 del DPR 120/2017. Il piano deve essere aggiornato e inviato agli enti competenti. Entro 60 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata ad A.C. ed ARPA, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. L’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
L’inizio scavi o la durata delle attività possono essere prorogate previa comunicazione ad A.C. ed ARPA a causa di cause di forza maggiore, in base alle seguenti modalità:
E’ possibile gestire terre e rocce da scavo in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) del DPR120/2017; in particolare, secondo quanto stabilito nell'allegato 4 del DPR 120/2017, il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato5, al titolo V, della parte IV, del D.lgs 152/2006, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Inoltre, gli impianti industriali in questione, devono essere in possesso di una idonea autorizzazione o titolo abilitativo per la gestione di terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto.
Sulla base di una programmazione annuale secondo quanto previsto dal DPR 120/2017, ARPA deve effettuare controlli. Inoltre, i controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Quanto detto è valido sia per grandi cantieri sottoposti ad AIA/VIA sia per piccoli/grandi cantieri non sottoposti ad AIA/VIA.
I controlli sono finalizzati alla verifica dei contenuti del piano di utilizzo, comunicazione ai sensi art. 21, o dichiarazione di avvenuto utilizzo. Essi possono essere disposti in fase di progettazione, in fase di esecuzione o a conclusione delle attività. Inoltre, nel caso di controllo su una determinata pratica, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, Arpa ne dà notizia all’interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.
Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti generali di cui all’articolo 4 del DPR 120/2017, oppure non sono rispettati i contenuti della dichiarazione o piano di utilizzo, viene meno la classificazione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo che devono, perciò, essere gestite come rifiuto. Una volta classificate come rifiuto, per le terre e rocce che non rispettano le prescrizioni della parte IV del D.lgs. 152/2006, può sussistere il reato di gestione illecita di rifiuti.
Nel caso in cui la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le CSC riportate nell’allegato 5, titolo V, Parte IV del T.U.A., è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale. Durante la predisposizione del piano di utilizzo (in fase di craterizzazione), il proponente deve:
Le terre e rocce possono essere utilizzate in un sito diverso da quanto suddetto, a condizione che quest’ultimo presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Il piano viene presentato secondo quanto stabilito dall’ articolo 9.
Nel caso in cui i superamenti delle CSC non siano riconducibili da principio, o seguito di indagini, a valori di fondo naturale, a seguito della comunicazione di cui al punto 1, il sito dovrà essere oggetto di un piano di caratterizzazione e dell’intera procedura prevista per i siti oggetto di bonifiche, pertanto l’opera per la quale sono previsti gli scavi non potrà essere realizzata fino alla conclusione della procedura. I soli scavi, invece, potranno essere cominciati a seguito dell’approvazione del piano di caratterizzazione dalla Conferenza di Servizi, in accordo con l’art. 12 del DPR 120/2017.
Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, già oggetto di Piano di Caratterizzazione di cui all’ articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, approvato dalla Conferenza di Servizi, si può attuare quanto segue:
In caso di esito positivo, il proponente può presentare il piano di utilizzo o la dichiarazione, a seconda dei casi.
La procedura da seguire in questi casi è quella dell’art. 25-26 del DPR 120/2017, a patto che per il sito di origine delle terre e rocce sia stato già approvato il piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del Titolo V Parte Quarta del D.lgs 152/2006.
Il proponente ha facoltà di concordare con ARPA “un piano di dettaglio” per la caratterizzazione delle terre e rocce. Il Piano viene concordato con ARPA. Deve essere analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo.
ARPA si esprime entro trenta giorni. A seguito del parere di ARPA, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, il proponente deve inviare il piano definitivo e il cronoprogramma delle attività.
Nel caso in cui si voglia procedere con l’utilizzo in sito di terre e rocce da scavo all’interno di un sito oggetto di bonifica, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 120/2017 è necessario che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall’art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. L’utilizzo di terre e rocce da scavo non conformi alle CSC o ai valori di fondo, ma inferiori alle CSR è consentito a condizione che queste ultime siano preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente competente ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.lgs 152/2006, e che le terre e rocce da scavo conformi alle CSR siano riutilizzate solo nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto dei modelli considerati per l’elaborazione dell’analisi di rischio.