Avvisi tirocini extra-curriculari
ARPA Puglia si rende disponibile ad ospitare presso le proprie strutture organizzative tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la possibilità di occupazione dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
A chi sono rivoltiA coloro i quali hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 mesi:
- laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
- master universitari di I e II livello;
- dottorati di ricerca e titoli equipollenti.
Per l’attivazione e la regolamentazione di questa tipologia di tirocini, Arpa Puglia si attiene alla legislazione regionale in materia (L.R. N. 23 DEL 05/08/2013 e R.R. N.3 del 10/03/2014). Per l’attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento a favore dei soggetti individuati dalla L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, Arpa si attiene a quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia.
L’attività dei tirocinanti non può essere utilizzata per garantire o integrare il normale funzionamento dei Servizi o per la sostituzione di personale dipendente o incaricato con rapporti atipici di lavoro. In nessun caso il tirocinio dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato.
Modalità di attivazioneI tirocini sono attivati sulla base di procedure selettive e regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e Arpa Puglia sulla base delle disposizioni e dell’apposito modello di richiesta. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo da redigere su apposito modulo per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).
Svolgimento tirocinioLa frequenza del tirocinante deve sempre avvenire con la compresenza di almeno un dipendente della Struttura ospitante.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dal Soggetto promotore e dal tutor aziendale.
Lo svolgimento del tirocinio è certificato dal tutor aziendale su apposito registro di rilevamento delle presenze.
Attività fuori sedeIl tirocinante può svolgere attività fuori sede solo se previsto nel Progetto formativo e con copertura assicurativa.
Lo svolgimento di attività fuori sede deve essere preventivamente autorizzato dal tutor aziendale sul registro presenze.
Il tirocinante deve sollevare espressamente e per iscritto Arpa Puglia da qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri che possano occorrergli o che possa causare a terzi durante l’attività fuori sede. Tale dichiarazione è inserita nella cartellina personale del tirocinante conservata presso la Struttura organizzativa ospitante.
Per lo svolgimento di dette attività il tirocinante utilizza, a proprie spese, mezzi di trasporto pubblici ovvero l’auto propria.
Il tirocinante non è autorizzato a guidare gli automezzi dell’Agenzia, ma può essere trasportato sugli stessi.
Indennità di partecipazioneSulla base di quanto previsto dall’art 1, commi 34-36 della L. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un’indennità di partecipazione mensile non inferiore ad € 450,00, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell’orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l’indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
In relazione al finanziamento dell’indennità, la medesima può essere garantita da Arpa Puglia - soggetto ospitante -, dal soggetto promotore o, in accordo con soggetti terzi, pubblici o privati o anche attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
Garanzie assicurativeAi sensi dell’art.38 co. 3 della LR 34/08, il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante fuori sede e rientranti nel progetto formativo.