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Borse di studio

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani o stranieri di età non superiore a 40 anni in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea di primo livello
  • Laurea magistrale o titolo conseguito presso università straniere (con dichiarazione di equipollenza rilasciata dal MIUR)
Istituzione delle borse di studio

Le borse di studio sono istituite con Deliberazione del Responsabile dell’Ufficio Formazione su richiesta del Responsabile della Struttura organizzativa interessata in relazione a progetti specifici.

N.B.: l’assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro con ARPA Puglia.

Con l’atto istitutivo della borsa di studio si approva inoltre l’indizione del concorso e il testo del pubblico avviso e si provvede alla nomina dei componenti della Commissione.

L’avviso pubblico, che riporta tutti gli elementi di cui al precedente comma 2, è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Agenzia, a seguito di richiesta da parte del Ufficio Formazione.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

  • cittadinanza italiana (per le equiparazioni valgono le norme di legge in materia);
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Requisiti specifici:

  •  titolo di studio richiesto (laurea di I livello o laurea magistrale);
  • corsi o specializzazioni particolari;
  • capacità di utilizzare determinati programmi informatici;
  • conoscenza delle lingue straniere, precedenti esperienze.
Svolgimento della borsa, durata e orario

La borsa di studio è svolta secondo le direttive impartite dal Responsabile della Struttura organizzativa ospitante, con il coordinamento operativo del Responsabile del progetto cui la borsa fa riferimento, quale Responsabile dello svolgimento delle attività previste dalla borsa.

La durata è stabilita dal Responsabile del progetto in base al tempo ritenuto necessario per lo svolgimento del programma previsto, non può avere durata superiore a un anno e può essere rinnovata per un altro anno, se previsto nella determinazione istitutiva.

L’impegno orario è stabilito nell’atto istitutivo ed indicato nel pubblico avviso.

 

Condizioni economiche

L’importo annuo lordo delle borse di studio istituite da Arpa Puglia è di € 20.000,00 annui, comprensivi di tutte le spese, corrisposti  in rate mensili posticipate.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

Incompatibilità

Le borse di studio istituite dall’Agenzia sono indivisibili e non cumulabili con altre borse di studio o assegni e sovvenzioni di analoga natura, né con stipendi o retribuzioni di altra natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Coperture assicurative

L’assegnatario della borsa di studio provvede alla stipula di un contratto di assicurazione a suo favore per la copertura del rischio d’infortuni e della responsabilità civile verso terzi con validità pari alla durata della borsa più un mese per ogni anno di borsa onde coprire eventuali recuperi.

La copertura assicurativa comprende anche l’eventuale attività fuori sede se prevista dal programma di borsa.

 

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