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Normativa Campi Elettromagnetici

Comunitaria

 

Nazionale

DECRETO 31 marzo 2017 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.

DECRETO 13 febbraio 2014 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 1 Agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

LEGGE 22 Febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

 

RegionaleLegge Regionale 08/03/2002, n. 5, Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.

Regolamento Regionale n. 14 del 2006, Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz"

 

 

Domande frequenti

CAMPI ELETTROMAGNETICI (01): PROBLEMI DI INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA

Ai sensi del punto G.3  del Regolamento Regionale  n. 14/06, emanato in applicazione della L.R. n. 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz”, l'attività di vigilanza e controllo è affidata ai Comuni che si possono avvalere del supporto tecnico dell'ARPA e dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze.

Le attività di competenza di Arpa Puglia riguardano la tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e consistono, principalmente, nella verifica strumentale del rispetto dei limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/03 e ss.mm.ii. La risoluzione di  specifici problemi di diversa natura, dovuti a possibili interferenze elettromagnetiche (cancello elettrico che si apre senza che qualcuno lo azioni, allarme che suona senza motivo , malfunzionamento dei telecomandi, autosmagnetizzazione di schede, malfunzionamento delle bussole, ecc.), non è di competenza di questa Agenzia.

Infatti, la problematica relativa alla compatibilità elettromagnetica è regolamentata D. Lgs. 194/2007 come modificato dal D. Lgs. 80/2016. In base all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 80/2016, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico ed, in particolare, per gli apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo degli stessi, dalla Direzione Generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico.

Pertanto, la richiesta di verifica deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni di Puglia e Basilicata – Via Amendola, 116 – Bari; è possibile trovare maggiori informazioni sul sito del  MISE (https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-puglia-basilicata-e-molise).

Si fa presente che le apparecchiature elettroniche sono generalmente estremamente sensibili alle interferenze elettromagnetiche; pertanto, il fatto che si verifichino tali fenomeni di per sé non implica che vi siano corrispondenti rischi per la popolazione relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Questa Agenzia è comunque disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni tabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023 ) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it. Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

Si precisa, comunque, che una eventuale indagine condotta dall’Agenzia accerterebbe esclusivamente i segnali radioelettrici on air attivi nel sito di misura e durante l’esecuzione della stessa, non rimanendo in capo all’Agenzia l’individuazione del segnale responsabile dell’interferenza.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (02): ITER AUTORIZZATIVO IMPIANTI RADIOAMATORIALI

Gli impianti adibiti al servizio radioamatoriale sono soggetti sia alla normativa nazionale (D.Lgs. 259/03 e ss.mmi.ii.) sia alla normativa regionale (L.R. n. 5/2002 e Regolamento Regionale n. 14/06). In particolare, ARPA Puglia è coinvolta nell’iter autorizzativo con le modalità descritte nel R.R. suddetto, che dipendono sia dalla frequenza dell’impianto che dalla potenza in antenna. Normalmente (potenza in singola antenna < 5 Watt) i sistemi emittenti di che trattasi rientrano negli Allegati 1.B (frequenza ≤ 3 GHz) oppure 1.C (frequenza > 3 GHz) del suddetto R.R.; se, viceversa, la potenza è > 5 Watt, sono regolamentati da quanto previsto ai punti A del predetto R.R. La documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento provinciale Arpa competente per territorio; gli indirizzi dei Dipartimenti provinciali sono sul nostro sito istituzionale (www.arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (03): MISURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA SU RICHIESTA DI PRIVATI

ARPA Puglia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta ex D.P.C.M. 07.08.03 e smi. Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:

costo intervento per misure di campo elettrico a banda larga € 75,48 + IVA per ciascun punto di misura;
compenso a vacazione (2 ore) per la stesura della relazione; € 69,92/h + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 69,92/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,14.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".

A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intevento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.

Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure attraverso PagoPa.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link  https://pagopa.rupar.puglia.it.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (04): MISURE DI CAMPI ELETTOMAGNETICI A BASSA FREQUENZA SU RICHIESTA DI PRIVATI

La normativa di riferimento nell'ambito di suo interesse è il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 e smi - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. L'art. 3 prevede quanto segue:

Limiti di esposizione e valori di attenzione

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Solo nel caso di nuove costruzioni o nella progettazione di nuovi elettrodotti si applica l'Art. 4 che prevede:
 
Obiettivi di qualità
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Questa Agenzia è disponibile a eseguire misurazioni all’interno di abitazioni private atte alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico a tutela della popolazione esposta.
Tali prestazioni sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente e sono rese alle condizioni stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di GR n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009; a decorrere dal 1° maggio 2014 agli importi riportati è applicato l’incremento del 8.6% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 241 del 16.04.2014; a decorrere dal 1° settembre 2017 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 0.9% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 458 del 09.08.2017; a decorrere dal 1° agosto 2019 agli importi riportati è applicato l'incremento dello 1.5% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 350 del 25.06.2019; a decorrere dal 1° giugno 2023 agli importi riportati è applicato l'incremento del 14.60% a titolo di adeguamento ISTAT ai sensi della Deliberazione DG ARPA Puglia n. 262 del 29.05.2023) consultabile sul sito www.arpa.puglia.it:

determinazione dei livelli di campo elettromagnetico di una sorgente ELF (per ambiente): € 339,66  + IVA;
compenso a vacazione per sopralluogo e tempi di trasferimento; € 69,92/h + IVA;
trasporto strumenti e attrezzature (valutato in Km): € 0,47/Km + IVA;
adempimenti vari di carattere amministrativo: € 8,14.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".
A tale richiesta scritta seguirà una nota del DAP interessato riportante le modalità di esecuzione dell’intervento; in caso di accettazione, l’intervento sarà effettuato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il carico di lavoro, l’espletamento dei compiti istituzionali di questa Agenzia e previo pagamento di un anticipo pari a € 150,00.

Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti Pago PA della Regione Puglia.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it)

CAMPI ELETTROMAGNETICI (05): VARCHI ANTIFURTO

Regolamento Regionale 3 maggio 2007 n. 12 s.m.i. per la tutela dei soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici - Modalità rilascio del parere di competenza.

ELENCO REQUISITI TECNICI DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PARERE ARPA

  • Planimetria del locale ovvero delle aree di pubblico accesso ove sia riportata l'ubicazione  degli  impianti;
  • Schema dell'impianto con indicazione dei punti di misura e del posizionamento dei sensori;
  • Matricola impianto;
  • Caratteristiche tecniche impianto;
  • Individuazione della catena di misura utilizzata e relativi certificati di calibrazione;
  • Report delle misure eseguite;
  • Assunzione di responsabilità che le misure siano state eseguite secondo la Norma Tecnica CEI EN 62369-1 del 2013;
  • Autocertificazione attestante la conformità dell’impianto rilasciata, nelle condizioni di esercizio più gravose (massimo carico), sulla base del rispetto dei limiti di riferimento di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999.

La documentazione può essere spedita o consegnata ai competenti Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia unitamente al versamento di importo (IVA esente) pari a:

a)    1 varco: € 123,80;
b)    da 2 a 5 varchi: € 247,60;
c)    da 6 a 10 varchi: € 371,40;
d)    da 11 a 20 varchi: € 618,99;
e)   da 21 varchi in poi: per ogni 10 varchi in più si aggiunge alla cifra  di € 610,05 l’importo di € 247,60.

A questi importi vanno aggiunti gli oneri per adempimenti  di carattere amministrativo pari a € 8,14 più imposta di bollo pari ad € 2,00 per importi superiori ad € 77,47.


Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia accetta pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal link: https://arpapugliamypay.weebly.com/ oppure dal servizio Pagamenti Pago PA in home page.
In alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti PAGO PA della Regione Puglia.
I versamenti dovranno essere  intestati ai Dipartimenti Provinciali ARPA Puglia competenti per territorio, ai numeri di seguito riportati, indicando come causale “R.R. 3 maggio 2007 n. 12”:

Dipartimento Provinciale di BARI:  via Oberdan 18/E – 70100
Dipartimento Provinciale BAT:  via Piccinni, 164 – 70122 - Bari
Dipartimento Provinciale di BRINDISI:  via Galanti, 16 - 72100
Dipartimento Provinciale di FOGGIA:  via Rosati, 139 - 71100
Dipartimento Provinciale di LECCE:  via Miglietta, 2 - 73100
Dipartimento Provinciale di TARANTO:  via Anfiteatro, 8 - 74100

Ai fini del rilascio del parere di competenza, ARPA Puglia si riserva di chiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta; il parere sarà rilasciato entro un termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della documentazione fatte salve eventuali interruzioni della decorrenza dei termini dovute a richieste di integrazioni.   

CAMPI ELETTROMAGNETICI (06): SMART METER GAS

Con deliberazione 631/2013/R/Gas l’Autorità per l’Energia il Gas ed il Sistema idrico ha determinato, per l’utilizzo del gas domestico e negli esercizi commerciali, l’installazione di contatori (in grado di trasmettere via radio il dato di misura) e di reti di concentratori radio (in grado di raccogliere questi dati) la cui definizione tecnica è attribuita alla competenza dell’ente normatore CIG (Comitato Italiano Gas), federato ad UNI. Lo sviluppo di tali reti comporterà la sostituzione degli attuali contatori di gas con contatori in collegamento con concentratori utilizzando una rete radio fissa (smart meter gas).  Tali concentratori raccolgono dati da una molteplicità di contatori sulla rete radio fissa e dedicata a tale scopo e li trasmettono al centro di gestione dell’impresa distributrice del gas utilizzando per quest’ultimo intervallo una rete di comunicazione, generalmente pubblica. Nelle norme preparate su mandato dell’AEEGSI, il CIG ha determinato per la rete radio fissa, per i contatori di gas e per la rete dei relativi concentratori l’utilizzo della banda di frequenza 169.400-169.475 MHz, con una potenza massima di trasmissione di 500 mW e.r.p.

Come da nota esplicativa del Mise del 20/02/2015 l’utilizzo della banda di frequenza radio per la trasmissione del dato di misura dei contatori non è tra quelli ai quali è destinata la disciplina prevista dal  D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Codice fonda la propria disciplina su un utilizzo delle frequenze idoneo alla diffusione di un servizio specifico e prevede all’articolo 105, per finalità analoghe a quelle della trasmissione del dato di misura dei contatori, il “libero uso”.

Considerando le specifiche finalità della rete di trasmissione, esposte in premessa, e che la frequenza è utilizzata nei limiti previsti dalla nota 86 del DM 13/11/2008, per le applicazioni di bassa potenza si può concludere che la rete per la trasmissione dei dati di misura dei contatori domestici del gas sia costituita da apparecchiature di libero uso, così come definite dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Le apparecchiature in questione risultano anche escluse, in ragione della potenza di trasmissione e delle loro dimensioni, dalle comunicazioni ad enti locali, così come previsto  dall’articolo 35, comma 4 bis della legge 98/2011.

Pertanto l'installazione di tale tipologia di reti non richiede il coinvolgimento di ARPA alla stregua dell'installazione dei modem WIFI domestici.

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