Il D.Lgs. 194/2005 recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il decreto ha l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale e di assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito all’inquinamento acustico ed ai relativi effetti. A livello normativo europeo si evidenzia l’emanazione della Direttiva 996/2015 che ha modificato l’allegato II della Direttiva 2002/49/CE (Metodi di determinazione dei descrittori acustici) e l’emanazione della Direttiva 367/2020 che ne ha modificato l’allegato III (Metodi di determinazione degli effetti nocivi). Il Decreto 194/05 prevede l'elaborazione della mappatura acustica per le infrastrutture principali in carico agli enti gestori, la predisposizione da parte delle Autorità competenti individuate dalle regioni delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione.
Documentazione e link utiliDi seguito si riportano i riferimenti e le specifiche tecniche utili per la redazione delle mappature acustiche, mappe acustiche strategiche e piani di azione. Linee Guida/Specifiche TecnicheSpecifiche tecniche MATTM per la documentazione digitale relativa alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche (D.Lgs.194/05) Linee guida MATTM per le relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore Linea guida MATTM per le relazioni descrittive allegate ai piani di azione Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping Rapporti AmbientaliReport Noise in Europe 2020 Report Quiet Areas in Europe 2016 Good practice guide on quiet areas Questo briefing valuta i rischi per la salute dovuti all'esposizione al rumore ambientale in Europa utilizzando tre indicatori per misurare, monitorare e comunicare gli impatti dell'inquinamento acustico sulla salute: (1) esposizione al rumore superiore ai livelli raccomandati stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità; (2) numero di persone che subiscono effetti sulla salute a causa dell'esposizione al rumore; (3) carico di malattia dal rumore. Gli indicatori derivano dai dati presentati all'AEA ai sensi della direttiva UE sul rumore ambientale e saranno utilizzati per informare lo sviluppo di obiettivi futuri per ridurre gli impatti del rumore sulla salute. Le linee guida dell'OMS sul rumore ambientale per la regione europea Il rapporto presenta una valutazione aggiornata della popolazione esposta ad alti livelli di rumore ambientale e dei relativi impatti sulla salute in Europa, sulla base delle nuove raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L'ambiente europeo: stato e prospettive per il 2020 Conoscenza per la transizione verso un'Europa sostenibile |
La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.
In base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95, e all’ art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002, le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore sono in carico ai Comuni, ai quali è possibile inviare direttamente richiesta. Generalmente, le Amministrazioni Comunali trasmettono ad ARPA Puglia le richieste di intervento fonometrico, in quanto in genere non hanno in organico personale tecnico adeguato a eseguire gli accertamenti. ARPA Puglia può effettuare rilevazioni fonometriche anche su richiesta dei privati, previa opportuna informazione all’Amministrazione comunale competente, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente, e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009 e dalle successive deliberazioni del DG a titolo di adeguamento ISTAT:
Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.
Per richiedere l'intervento ARPA è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi"
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n. 217. Il Servizio è raggiungibile dal banner Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi Ambientali in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link https://pagopa.rupar.puglia.it
Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito esclusivamente alla presenza e con il supporto di personale della Polizia Locale competente per territorio e previa verifica, da parte degli uffici comunali competenti, del rispetto di tutte le autorizzazioni all’esercizio previste per i casi specifici, nonché delle eventuali condizioni e prescrizioni riportate nei nulla osta acustici rilasciati.
Pertanto, successivamente al versamento dell’anticipo da parte del privato richiedente, si provvederà a inviare nota scritta al comune interessato con la richiesta di collaborazione. In mancanza di riscontro positivo da parte della Polizia Locale a partecipare al sopralluogo, l’intervento sarà annullato e l’anticipo restituito al privato richiedente.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it).
No, non bisogna fare null'altro. L'intervento sarà pianificato dal Dipartimento ARPA competente per territorio (DAP), con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Se dall’esame del carico di lavoro per compiti istituzionali dovesse risultare l'impossibilità ad effettuare l'intervento l'anticipo verrà restituito. In ogni caso sarà cura del DAP mettersi in contatto col richiedente.
In base all’attuale quadro normativo e nello specifico a quanto disposto dal comma 5 dell’art.10 della Legge quadro 447/95 e dal conseguente decreto attuativo D.M. 29/11/2000 (art.2, c.1), i gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, compresi i comuni, le province e le regioni hanno l’obbligo di predisporre una valutazione di impatto acustico delle infrastrutture di competenza e, nel caso di superamento dei valori limite, un Piano di contenimento e abbattimento del Rumore (PCAR).
La predisposizione dei piani costituisce una deroga dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo 10 in caso di superamento dei valori limite.
Per l’ attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, il D.M. 29/11/2000 dispone i seguenti obblighi per gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture:
Relativamente alla fase 1, i gestori devono trasmettere alla Regione Puglia e alla scrivente Agenzia, delegata dalla regione stessa per le attività ex DM 29/11/2000, una relazione contenente uno studio di valutazione di impatto acustico che indichi le eventuali aree dove si verificano livelli di immissione superiori ai limiti di legge per effetto del rumore generato dalle infrastrutture o servizi di trasporto pubblico di propria competenza. I valori limite di riferimento sono quelli definiti dal DPR 142/2004 (infrastrutture stradali) e dal DPR 459/1998 (infrastrutture ferroviarie) all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, e quelli del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’art. 7 della L.Q. 447/1995 all’esterno delle stesse.
La valutazione di impatto acustico dell’infrastruttura viene tipicamente effettuata attraverso una modellizzazione acustica su vasta scala che consenta di stimare l’esposizione al rumore di ogni singolo edificio/ricettore interessato dall’inquinamento acustico.
Nel caso in cui nella suddetta relazione si dia evidenza del rispetto dei limiti normativi in corrispondenza di tutte le infrastrutture di propria competenza, non sussiste per il gestore l’obbligo di presentazione del PCAR né tantomeno quello di accantonamento dei fondi di bilancio, come confermato dal comma 5-bis dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, introdotto con la recente entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017.
In caso invece di superamento dei limiti normativi i gestori devono presentare alla scrivente Agenzia e alla Regione Puglia un Piano di interventi di contenimento e abbattimento del rumore che consenta di conseguire i valori limite stabiliti dai DPR 459/1998, DPR 142/2004 e dagli eventuali Piani di Zonizzazione Acustica Comunale. Ai sensi dell’art. 2, c.4 del D.M. 29/11/2000 i PCAR devono contenere:
Per l’individuazione delle priorità degli interventi di mitigazione e i relativi criteri di progettazione è possibile riferirsi agli allegati 1, 2 e 3 del D.M. 29/11/2000.
La Legge quadro 447/1995 prevede inoltre che, in caso di superamento dei limiti, gli enti impegnino una quota fissa non inferiore al 7 % dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall’art.6, comma 1, lett.a e b. del D.M. 29/11/2000.
Si segnala inoltre che l’ Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato delle linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari, disponibili al seguente link.
Se tra le infrastrutture di competenza vi sono anche quelle rientranti nella definizione di “principali” di cui alle lett. b,c, e d. del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 194/2005, il gestore dovrà altresì adempiere a quanto disposto dal decreto suddetto, attraverso l’elaborazione delle mappature acustiche e i relativi piani di azione, per il cui approfondimento si rimanda alla sezione specifica all’interno della pagina dedicata.
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 42/2017, il comma 8 dell’art.4 del D.Lgs. 194/2005 prevede inoltre che per le infrastrutture principali di cui all’art. 2, comma 1 il Piano di Azione dovrà recepire il Piano di Contenimento e abbattimento del rumore elaborato ai sensi del D.M. 29/11/2000.
Il disturbo sonoro associato a sorgenti/comportamenti di privati (per es. condomino che suona il pianoforte in appartamento vicino) riveste l’esclusivo carattere del contenzioso privatistico, che non può essere trattato da questa Agenzia ma nell’ambito del contenzioso civile nelle opportune sedi. Tale tipologia di sorgente di rumore, infatti, non è regolamentata da alcuna norma amministrativa che fissi eventuali limiti di riferimento; pertanto, una nostra verifica fonometrica non potrebbe valutare l’entità del disturbo lamentato nè, di conseguenza, innescare l’iter sanzionatorio di competenza dell’amministrazione comunale. La possibile soluzione del problema potrebbe passare attraverso un regolamento condominiale che stabilisca fasce orarie “protette” all’interno delle quali non è possibile svolgere tali attività o in sede di contenzioso civile (art. 844 del c.c.); in questo ultimo caso sarà il giudice a nominare un tecnico cui affidare l’eventuale perizia fonometrica.
Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, la normativa di riferimento è rappresentata da :
La competenza per la verifica dei tratti in cui vi è il superamento dei limiti di rumore vigenti (comprese le attività di monitoraggio acustico) e le relative opere di bonifica sono in carico al gestore dell’infrastruttura. Per le infrastrutture a valenza nazionale, il controllo dell’ottemperanza degli adempimenti stabiliti dalle norme suddette è di competenza del Ministero dell’ Ambiente. Per le infrastrutture a valenza locale ricomprese nelle definizioni del D.Lgs. 194/2005, la Regione verifica che siano soddisfatti determinati requisiti riferiti alle mappature acustiche e ai piani di azione; tale attività di controllo è attualmente delegata ad Arpa Puglia in virtù di specifica convenzione. La Regione è altresì organo competente per il controllo degli adempimenti ex D.M. 29/11/2000 per le infrastrutture a valenza locale non ricomprese nel dettato del D.Lgs. 194/2005. Ferme restando le competenze relative alle attività di monitoraggio in carico ai gestori ai quali va comunque inviato l’esposto, in caso di mancato intervento da parte del gestore per la risoluzione del problema, ARPA Puglia può effettuare il monitoraggio acustico del rumore stradale e ferroviario anche su richiesta dei privati, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale, e vengono resi alle seguenti condizioni:
Monitoraggio acustico non assistito di durata settimanale (rumore stradale) / Monitoraggio acustico non assistito della durata di 24 h (rumore ferroviario)
In caso di accettazione da far pervenire con comunicazione scritta al Dipartimento provinciale di competenza. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
L'intervento verrà effettuato, compatibilmente con i carichi istituzionali di questa Agenzia e previo anticipo di 150, 00 Euro da versarsi al momento della programmazione.
Si comunica che, a decorrere dal1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPa, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n.217.
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La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge quadro n. 447/1995 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998), dal D.Lgs. 194/2005 (che interessa le infrastrutture di trasporto “principali”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.
Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia in inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con l’esclusione delle tramvie e delle funicolari. L’art. 5 del citato decreto prevede il rispetto di specifici valori limite per il rumore prodotto dall’infrastruttura ferroviaria esistente all’interno di una fascia territoriale di pertinenza, di larghezza pari a 250 m.
Il rumore prodotto dal transito di un convoglio ferroviario ha origine da diverse componenti: il contatto ruote-rotaie, i motori di trazione, le apparecchiature ausiliarie e gli eventi occasionali, come fischi, frenate, scambi, ecc. In prossimità di un passaggio a livello, i conduttori dei treni non di rado azionano il fischio di avvertimento, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, aggiungendo un elemento di forte criticità al rumore ferroviario in tali punti della linea. A riguardo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’art. 4 (Uso dei Fischi) del Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, raccomanda che, “al fine di limitare fenomeni di inquinamento acustico, dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate nei centri abitati e durante il periodo notturno”.
In ogni caso, per qualsiasi tipologia di infrastruttura ferroviaria (nazionale o locale), è opportuno effettuare una segnalazione direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, che potrà intraprendere le opportune misure per garantire il rispetto della legislazione vigente e la salute dei cittadini.
La normativa statale sull’inquinamento acustico si basa sulla Legge quadro n. 447/95 e suoi decreti attuativi. Nonostante i numerosi provvedimenti legislativi emanati, nel corso del tempo sono emerse diverse problematiche interpretative in merito a specifici aspetti non espressamente disciplinati dal legislatore, fra cui il rumore prodotto dall’uso delle campane. A causa di questa carenza normativa, il rumore delle campane è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali legate essenzialmente a stabilire i rapporti tra la normativa canonica o quella statale. La questione interpretativa prende le mosse dagli articoli 32 e 19 della Costituzione relativi, rispettivamente, alla tutela della salute e alla libertà di culto. La libertà di esercizio del culto è tutelata dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 di cui alla Legge 25 marzo 1985 n. 121 e l’uso delle campane per scopi liturgici ne costituisce, ovviamente, diretta espressione. La Conferenza Episcopale italiana con la circolare n. 33 del 13 maggio 2002, ha stabilito che la diocesi deve disciplinare con apposito regolamento le modalità di utilizzo delle campane, nel rispetto del contesto sociale in cui opera la Chiesa, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. La stessa C.E.I., infatti, nel documento citato, riconosce che “la richiesta del rispetto della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si tratta quindi di caratterizzare l’utilizzo cultuale e religioso delle campane secondo alcune modalità che ne determinino, tra l’altro l’uso, di norma nei soli orari diurni, la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono”. Da qui la necessità della regolamentazione a cura delle diocesi. Ciò non toglie che debba comunque trovare applicazione la normativa nazionale (L. 447/1995; D.P.C.M. 14.11.1997) e regionale (L.R. n. 3/2002) vigente in materia, unitamente ad eventuali regolamenti comunali. Si riferisce quanto riportato in un parere espresso dal MATTM nel 2009 relativo sia alla questione interpretativa che all’applicabilità dei limiti previsti dalla legislazione vigente. In merito alle problematiche di rango costituzionale, il MATTM ritiene che si debba operare un contemperamento dei diversi interessi, in modo che l’esercizio di un proprio diritto non sia fonte di pregiudizio nei confronti di terzi. In merito, invece, all’applicabilità dei limiti vigenti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97 sia assoluti che differenziali, il MATTM afferma che:
Il sopra citato parere si basa sulla considerazione, avvalorata da diverse decisioni della Corte di Cassazione I sez. Pen. (si vedano ad es. le sentenze n. 443/2001 e n. 2316/1998) secondo la quale il riconoscimento del potere delle diocesi di regolamentare l’uso delle campane a fini di culto non può significare che “l’uso delle campane possa essere indiscriminato e non incontri dei limiti”, rimanendo fermala competenza statale in materia ambientale e la legittimità di “restrizioni alle immissioni sonore dei sistemi acustici di richiamo dei fedeli”. E’ necessario precisare che il parere del MATTM, per quanto utile ed autorevole strumento interpretativo, non costituisce norma vincolante e, pertanto, non può trovare automatica applicazione rispetto alle attività di controllo degli enti a ciò deputati. Da quanto detto è necessario prioritariamente appurare se l’uso delle campane oggetto del disturbo rientri nell’esercizio delle attività di culto o meno e se la diocesi abbia emanato il regolamento previsto dalla circolare CEI n. 33/02 verificandone, eventualmente, la corretta applicazione da parte del parroco. Per quanto attiene le attività di Arpa Puglia, l'Agenzia può effettuare controlli e verifiche a supporto dei comuni (enti cui compete l’accertamento delle violazioni dei limiti di legge – L.R. n. 3/2002, art. 18, comma 2) secondo le prescrizioni della L. 447/1995, del D.P.C.M14.11.1997 e dei regolamenti regionali e comunali; in questo caso l’intervento di Arpa è a titolo oneroso con costi a carico del richiedente e può essere attivato inoltrando apposita richiesta scritta al Dipartimento Provinciale dell’Agenzia competente per territorio (vedi FAQ 01 Problemi di inquinamento acustico. Che Faccio?" per i relativi costi). Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità di invocare nelle sedi competenti l’applicazione dell’art. 844 del C.C. o ricorrere a denuncia per disturbo alla quiete pubblica invocando l’art. 659 del Codice Penale.
Gentile utente, la normativa di riferimento, relativamente alla sorgente di rumore di Suo interesse, è costituita dal D.P.C.M. 05.12.97: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che determina, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n.° 447, "i requisiti delle sorgenti interne agli edifici…al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 1, comma1).
In base all’art. 2, comma 3 del suddetto D.P.C.M. 05.12.97, la sorgente fonte del disturbo (ascensore, autoclave, ecc.) è definita fra i “servizi a funzionamento discontinuo”.
La tipologia di intervento da Lei richiesto (rilevazioni fonometriche su richiesta di privati) ricade nell’ambito dell’attività non obbligatoria e, pertanto, è a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e viene reso con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali prioritari del personale addetto.
Tali interventi con oneri a carico del richiedente vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale:
Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.
Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata "Settori e Servizi".
Si comunica che, a decorrere dall’1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
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Si segnala che, nel caso di specie (intervento ex D.P.C.M. 05.12.97) gli esiti delle eventuali operazioni peritali porterebbero a una mera verifica dei livelli di rumore immesso nella Sua abitazione in base alla normativa sopra riportata e gli stessi avrebbero in sede giudiziale solo valenza civilistica nell’ambito di un contenzioso privatistico.
Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti disposizioni per la gestione del rischio Covid-19.
In base a quanto disposto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447, tutti i comuni hanno l'obbligo di redigere il proprio Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZAC), suddividendo il proprio territorio in 6 classi acusticamente omogenee (aree particolarmente protette, prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, prevalentemente industriali, esclusivamente industriali) sulla base delle preesistenti destinazioni d’uso e delle sorgenti sonore ivi presenti. A tali classi acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro.
In Puglia la Legge Regionale n.3 del 12 Febbraio 2002 prevede che i Comuni, dopo aver redatto e adottato i propri PZAC, trasmettano gli stessi alle Province competenti per la definitiva approvazione.
ARPA Puglia chiede annualmente all'Unione Provincie Italiane (UPI) un resoconto aggiornato sullo stato delle zonizzazioni acustiche dei comuni pugliesi. I dati forniti sono poi trasmessi ad ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che li pubblica sul proprio portale dedicato (Osservatorio Rumore), cui è possibile accedere tramite il seguente link per verificare se un determinato Comune è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica.