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Inquinamento luminoso

Si definisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui è dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte. Dal punto di vista normativo la materia è regolata dalla Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15 e dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità degli impianti di illuminazione esterna ai requisiti di legge competono ai comuni che possono avvalersi anche della collaborazione dell’ARPA (ex art. 4 della L.R. n. 15/2005). ARPA Puglia prevede di svolgere, in futuro, un’attività di supporto tecnico – scientifico, anche mediante controlli strumentali, a cittadini, associazioni e amministrazioni comunali.

Domande frequenti

INQUINAMENTO LUMINOSO (01): COSA POSSO FARE NEL CASO IN CUI UNA FONTE LUMINOSA (INSEGNA ESERCIZIO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA/PRIVATA, ETC) ARRECHI DISTURBO?

Dal punto di vista normativo, la materia è regolata dalla Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15 e dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e le funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità degli impianti di illuminazione esterna ai requisiti di legge competono ai Comuni, che possono avvalersi anche della collaborazione dell’ARPA (ex art. 4 della L.R. n. 15/2005).  ARPA Puglia non è attualmente dotata di strumentazione idonea ad eseguire misure per tale matrice. Pertanto, al momento, non può eseguire controlli strumentali a supporto delle amministrazioni comunali.

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