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Rumore

Le attività svolte dall’Agenzia nel campo dell’acustica ambientale sono di seguito elencate:

  • Monitoraggio e controllo dell’inquinamento acustico prodotto da sorgenti industriali, artigianali, commerciali, infrastrutture di trasporto, ecc. ai sensi della LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 e smi e della L.R. 12 febbraio 2002 n. 3;
  • Rilascio dei pareri di competenza nell’ambito delle procedure autorizzative (VIA, VAS, AIA, EMAS, Autorizzazioni Uniche, ecc.) e controllo dei relativi Piani di Monitoraggio;
  • Partecipazione ai GdL tematici interagenziali coordinati da ISPRA;
  • Partecipazione alle Commissioni Aeroportuali istituite secondo l'art. 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale presso i quattro aeroporti regionali e finalizzate a definire le procedure antirumore e la caratterizzazione acustica dei sedimi aeroportuali;
  • L’elaborazione di linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio con particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri attraverso l’istituzione di due GdL tematici interni (GdL Rumore e GdL Rumore Aeroportuale) coordinati dal Servizio Agenti fisici della Direzione Scientifica;
  • In qualità di Autorità competente, l’Agenzia ha in carico tutte le attività relative all’ottemperanza del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"
    (redazione delle mappe acustiche strategiche e dei relativi piani di azione, controllo della documentazione trasmessa dai gestori di infrastrutture di trasporto locali e regionali) secondo la delega della Regione Puglia (D.G.R. n. 1009 del 26.06.2007);
  • La promozione e la partecipazione a tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia;
  • Supporto tecnico scientifico alla Regione per la stesura di provvedimenti normativi e per il rilascio di pareri;
  • Supporto tecnico scientifico agli enti locali e ai dipartimenti di prevenzione ASL (su richiesta);
  • Supporto tecnico scientifico ai privati cittadini (su richiesta).

Per saperne di più accedi alle FAQ in fondo a questa pagina.

 

Rumore Aeroportuale

 
Mappe acustiche strategiche e piani d'azione
(D.lgs 194/2005 s.m.i.)
 
Adempimenti gestori di infrastrutture o servizi di trasporto pubblico
(DM 29.11.2000 s.m.i. e D.Lgs. 194/2005 s.m.i)
 
Web-Gis Agenti Fisici

 

Riferimenti e contatti

Via Ferdinando I d'Aragona, 95, Barletta, Provincia di Barletta-Andria-Trani, 76121, Puglia, Italia
Telefono: 0809724300 - 3383764765
Indirizzo email: m.schirone@arpa.puglia.it
Contrada Rondinella, 5220, Agip Petroli-ilva, Provincia di Taranto, 74123, Puglia, Italia
Telefono: 0999946305
Indirizzo email: r.barnaba@arpa.puglia.it
Via Antonio Miglietta, 2, Lecce, Provincia di Lecce, 73100, Puglia, Italia
Telefono: 0832342109
Indirizzo email: r.barnaba@arpa.puglia.it
Via Giuseppe Rosati, 139, Foggia, Provincia di Foggia, 71121, Puglia, Italia
Telefono: 0809724300 - 3383764765
Indirizzo email: m.schirone@arpa.puglia.it
Via Giuseppe Maria Galanti, 16, Brindisi, Provincia di Brindisi, 72100, Puglia, Italia
Telefono: 0831 099506-5
Indirizzo email: r.barnaba@arpa.puglia.it
Via Casamassima, km. 3.5, Città Metropolitana di Bari, 70010, Puglia, Italia
Telefono: 0809724300 - 3383764765
Indirizzo email: m.schirone@arpa.puglia.it
Corso Trieste, 27, Bari, Città Metropolitana di Bari, 70126, Puglia, Italia
Indirizzo email: m.schirone@arpa.puglia.it

Domande frequenti

RUMORE (01): PROBLEMI DI INQUINAMENTO ACUSTICO. CHE FACCIO?

La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge Quadro n. 447/95 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.
In base all’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95, e all’ art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2002, le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore sono in carico ai Comuni, ai quali è possibile inviare direttamente richiesta. Generalmente, le Amministrazioni Comunali trasmettono ad ARPA Puglia le richieste di intervento fonometrico, in quanto in genere non hanno in organico personale tecnico adeguato a eseguire gli accertamenti. ARPA Puglia può effettuare rilevazioni fonometriche anche su richiesta dei privati, previa opportuna informazione all’Amministrazione comunale competente, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso, con oneri a carico del richiedente, e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 02.07.02 pubblicata sul BURP n. 98 del 31.07.02 così come adeguate dalla DDG  ARPA Puglia n. 946 del 02/11/2009 e dalle successive deliberazioni del DG a titolo di adeguamento ISTAT:

Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.

Per richiedere l'intervento ARPA è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi"
Si comunica che a decorrere dall’1/7/2020, questa Agenzia potrà accettare i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7/3/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 13/12/2017, n. 217. Il Servizio è raggiungibile dal banner Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi Ambientali in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link  https://pagopa.rupar.puglia.it

Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito esclusivamente alla presenza e con il supporto di personale della Polizia Locale competente per territorio e previa verifica, da parte degli uffici comunali competenti, del rispetto di tutte le autorizzazioni all’esercizio previste per i casi specifici, nonché delle eventuali condizioni e prescrizioni riportate nei nulla osta acustici rilasciati.
Pertanto, successivamente al versamento dell’anticipo da parte del privato richiedente, si provvederà a inviare nota scritta al comune interessato con la richiesta di collaborazione. In mancanza di riscontro positivo da parte della Polizia Locale a partecipare al sopralluogo, l’intervento sarà annullato e l’anticipo restituito al privato richiedente.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile inviare una mail al servizio URP di ARPA Puglia (info@arpa.puglia.it).

RUMORE (01bis): HO VERSATO L'ANTICIPO PER IL COSTO DELL'INTERVENTO A MIO CARICO: DEVO FARE QUALCOS'ALTRO? DOPO QUANTO TEMPO VERRÀ PIANIFICATO L'INTERVENTO?

No, non bisogna fare null'altro. L'intervento sarà pianificato dal Dipartimento ARPA competente per territorio (DAP), con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Se dall’esame del carico di lavoro per compiti istituzionali dovesse risultare l'impossibilità ad effettuare l'intervento l'anticipo verrà restituito. In ogni caso sarà cura del DAP mettersi in contatto col richiedente.

RUMORE (02): ADEMPIMENTI GESTORI DI INFRASTRUTTURE O SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

In base all’attuale quadro normativo e nello specifico a quanto disposto dal comma 5 dell’art.10 della Legge quadro 447/95 e dal conseguente decreto attuativo D.M. 29/11/2000 (art.2, c.1),  i gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, compresi i comuni, le province e le regioni hanno l’obbligo di predisporre una valutazione di impatto acustico delle infrastrutture di competenza e, nel caso di superamento dei valori limite, un Piano di contenimento e abbattimento del Rumore (PCAR).
La predisposizione dei piani costituisce una deroga dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo 10 in caso di superamento dei valori limite.
Per l’ attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, il D.M. 29/11/2000 dispone i seguenti obblighi per gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture:

  • FASE 1: Verificare l’esistenza di aree dove sia stimato l’eventuale superamento dei limiti di legge (art.2,c.2, lett. a.1);
  • FASE 2: In caso di esistenza di aree di cui alla FASE 1, presentare il relativo piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art.10 della Legge quadro 447/1995, con l’indicazione dei tempi di adeguamento, modalità e costi di esecuzione (art.2,c.2, lett. a.2) oltre alla quota di fondi accantonati per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture per l’adozione del PCAR (art.6 ,c.1, lett.a e b).

Relativamente alla fase 1, i gestori devono trasmettere alla Regione Puglia e alla scrivente Agenzia, delegata dalla regione stessa per le attività ex DM 29/11/2000, una relazione contenente uno studio di valutazione di impatto acustico che indichi le eventuali aree dove si verificano livelli di immissione superiori ai limiti  di legge per effetto del rumore generato dalle infrastrutture o servizi di trasporto pubblico di propria competenza. I valori limite di riferimento sono quelli definiti dal DPR 142/2004 (infrastrutture stradali) e dal DPR 459/1998 (infrastrutture ferroviarie) all’interno delle fasce di pertinenza  delle infrastrutture, e quelli del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’art. 7 della L.Q. 447/1995 all’esterno delle stesse.
La valutazione di impatto acustico dell’infrastruttura viene tipicamente effettuata attraverso una modellizzazione acustica su vasta scala che consenta di stimare l’esposizione al rumore di ogni singolo edificio/ricettore interessato dall’inquinamento acustico.
Nel caso in cui nella suddetta relazione si dia evidenza del rispetto dei limiti normativi in corrispondenza di tutte le infrastrutture di propria competenza, non sussiste per il gestore l’obbligo di presentazione del PCAR né tantomeno quello di accantonamento dei fondi di bilancio, come confermato dal  comma 5-bis dell’art. 10 della L.Q. 447/1995, introdotto con la recente entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017.
In caso invece di superamento dei limiti normativi i gestori devono presentare alla scrivente Agenzia e alla Regione Puglia un Piano di interventi di contenimento e abbattimento del rumore che consenta di conseguire i valori limite stabiliti dai DPR 459/1998, DPR 142/2004 e dagli eventuali Piani di Zonizzazione Acustica Comunale. Ai sensi dell’art. 2, c.4 del D.M. 29/11/2000 i PCAR devono contenere:

  • L’individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;
  • L’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all’immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
  • L’indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
  • Il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
  • Le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.

Per l’individuazione delle priorità degli interventi di mitigazione e i relativi criteri di progettazione è possibile riferirsi agli allegati 1, 2 e 3 del D.M. 29/11/2000.
La Legge quadro 447/1995 prevede inoltre che, in caso di superamento dei limiti, gli enti impegnino una quota fissa non inferiore al 7 % dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle  infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento e abbattimento del rumore, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall’art.6, comma 1, lett.a e b. del D.M. 29/11/2000.
Si segnala inoltre che l’ Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato delle linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari, disponibili al seguente link.

Se tra le infrastrutture di competenza vi sono anche quelle rientranti nella definizione di  “principali” di cui alle lett. b,c, e d. del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 194/2005, il gestore dovrà altresì adempiere a quanto disposto dal decreto suddetto, attraverso l’elaborazione delle mappature acustiche e i relativi piani di azione, per il cui approfondimento si rimanda alla sezione specifica all’interno della pagina dedicata.
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 42/2017, il comma 8 dell’art.4 del D.Lgs. 194/2005 prevede inoltre che per le infrastrutture principali di cui all’art. 2, comma 1  il Piano di Azione dovrà recepire il Piano di Contenimento e abbattimento del rumore elaborato ai sensi del D.M. 29/11/2000.

Immagine con schema relativo agli adempimenti di Comuni, Province e Regioni secondo il D.lgs. 194/2005 e il D.M. 29 novembre 2000

RUMORE (03): DISTURBO SONORO ASSOCIATO A SORGENTI/COMPORTAMENTI DI PRIVATI

Il disturbo sonoro associato a sorgenti/comportamenti di privati (per es. condomino che suona il pianoforte in appartamento vicino) riveste l’esclusivo carattere del contenzioso privatistico, che non può essere trattato da questa Agenzia ma nell’ambito del contenzioso civile nelle opportune sedi. Tale tipologia di sorgente di rumore, infatti, non è regolamentata da alcuna norma amministrativa che fissi eventuali limiti di riferimento; pertanto, una nostra verifica fonometrica non potrebbe valutare l’entità del disturbo lamentato nè, di conseguenza, innescare l’iter sanzionatorio di competenza dell’amministrazione comunale. La possibile soluzione del problema potrebbe passare attraverso un regolamento condominiale che stabilisca fasce orarie “protette” all’interno delle quali non è possibile svolgere tali attività o in sede di contenzioso civile (art. 844 del c.c.); in questo ultimo caso sarà il giudice a nominare un tecnico cui affidare l’eventuale perizia fonometrica. 

RUMORE (04): DISTURBO SONORO ASSOCIATO A SORGENTI STRADALI E FERROVIARIE

Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, la normativa di riferimento è rappresentata da :

  • La Legge quadro n. 447 del 1995 che “…stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”;
  • il Decreto del Ministero per l’Ambiente del 29 novembre 2000, che “…stabilisce i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture stesse…”;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 3 aprile 2004, che “…stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento    dell'inquinamento    da    rumore    avente   origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali...”, tra cui la definizione delle fasce di pertinenza e dei limiti di immissione;
  • Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18 novembre 1998, che “…stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari”;
  • il Decreto Legislativo n. 194 del 19 agosto 2005, norma di recepimento della Direttiva Europea 2002/49/CE, finalizzato alla prevenzione o riduzione degli effetti nocivi dell’inquinamento al rumore ambientale , tramite la predisposizione delle mappature acustiche e dei piani di azione riferiti, tra l’altro, alle infrastrutture di trasporto veicolare e ferroviario.

La competenza per la verifica dei tratti in cui vi è il superamento dei limiti di rumore vigenti (comprese le attività di monitoraggio acustico) e le relative opere di bonifica sono in carico al gestore dell’infrastruttura. Per le infrastrutture a valenza nazionale, il controllo dell’ottemperanza degli adempimenti stabiliti dalle norme suddette è di competenza del Ministero dell’ Ambiente. Per le infrastrutture a valenza locale ricomprese nelle definizioni  del  D.Lgs. 194/2005, la Regione verifica che siano soddisfatti  determinati requisiti riferiti alle mappature acustiche e ai piani di azione; tale attività di controllo è attualmente delegata ad Arpa Puglia in virtù di specifica convenzione. La Regione è altresì  organo competente per il controllo degli adempimenti ex D.M. 29/11/2000 per le infrastrutture a valenza locale non ricomprese nel dettato del D.Lgs. 194/2005. Ferme restando le competenze relative alle attività di monitoraggio in carico ai gestori ai quali va comunque inviato l’esposto, in caso di mancato intervento da parte del gestore per la risoluzione del problema, ARPA Puglia può effettuare il monitoraggio acustico del rumore stradale e ferroviario anche su richiesta dei privati, con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali del personale addetto. Tali interventi sono a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale, e vengono resi alle seguenti condizioni:


Monitoraggio acustico non assistito di durata settimanale (rumore stradale) / Monitoraggio acustico non assistito della durata di 24 h (rumore ferroviario)

  • Oneri calcolati a vacazione (€ 69,92 /ora + IVA ) relativi alle ore di sopralluogo (da quantificare al termine delle operazioni di misura)
  • Oneri relativi alla lettura e validazione dei dati del monitoraggio e stesura relazione calcolati a vacazione pari a € 69,92 /ora + IVA x 6 ore
  • Trasporto strumenti e attrezzature (valutato in km) = € 0, 47/km +IVA
  •  Adempimenti vari di carattere amministrativo € 8,14

In caso di accettazione da far pervenire con comunicazione scritta al Dipartimento provinciale di competenza. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".

L'intervento verrà effettuato, compatibilmente con i carichi istituzionali di questa Agenzia e previo anticipo di 150, 00 Euro da versarsi al momento della programmazione.
Si comunica che, a decorrere dal1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPa, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n.217.
Il Servizio è raggiungibile dal pulsante  Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia.

RUMORE (05): DISTURBO SONORO RELATIVO AI FISCHI DEI TRENI

La normativa vigente sull’inquinamento acustico è costituita a livello nazionale dalla Legge quadro n. 447/1995 e successivi decreti attuativi (in particolare dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998), dal D.Lgs. 194/2005 (che interessa le infrastrutture di trasporto “principali”)  e a livello regionale dalla L.R. n. 3/2002.

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia in inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con l’esclusione delle tramvie e delle funicolari. L’art. 5 del citato decreto prevede il rispetto di specifici valori limite per il rumore prodotto dall’infrastruttura ferroviaria esistente all’interno di una fascia territoriale di pertinenza, di larghezza pari a 250 m.

Il rumore prodotto dal transito di un convoglio ferroviario ha origine da diverse componenti: il contatto ruote-rotaie, i motori di trazione, le apparecchiature ausiliarie e gli eventi occasionali, come fischi, frenate, scambi, ecc. In prossimità di un passaggio a livello, i conduttori dei treni non di rado azionano il fischio di avvertimento, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, aggiungendo un elemento di forte criticità al rumore ferroviario in tali punti della linea. A riguardo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’art. 4 (Uso dei Fischi) del Regolamento sui Segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, raccomanda che, “al fine di limitare fenomeni di inquinamento acustico, dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate nei centri abitati e durante il periodo notturno”.

In ogni caso, per qualsiasi tipologia di infrastruttura ferroviaria (nazionale o locale), è opportuno effettuare una segnalazione direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, che potrà intraprendere le opportune misure per garantire il rispetto della legislazione vigente e la salute dei cittadini.

RUMORE (06): DISTURBO SONORO ASSOCIATO ALL'USO DELLE CAMPANE

La normativa statale sull’inquinamento acustico si basa sulla Legge quadro n. 447/95 e suoi decreti attuativi. Nonostante i numerosi provvedimenti legislativi emanati, nel corso del tempo sono emerse diverse problematiche interpretative in merito a specifici aspetti non espressamente disciplinati dal legislatore, fra cui il rumore prodotto dall’uso delle campane. A causa di questa carenza normativa, il rumore delle campane è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali legate essenzialmente a stabilire i rapporti tra la normativa canonica o quella statale. La questione interpretativa prende le mosse dagli articoli 32 e 19 della Costituzione relativi, rispettivamente, alla tutela della salute e alla libertà di culto. La libertà di esercizio del culto è tutelata dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 di cui alla Legge 25 marzo 1985 n. 121 e l’uso delle campane per scopi liturgici ne costituisce, ovviamente, diretta espressione. La Conferenza Episcopale italiana con la circolare n. 33 del 13 maggio 2002, ha stabilito che la diocesi deve disciplinare con apposito regolamento le modalità di utilizzo delle campane, nel rispetto del contesto sociale in cui opera la Chiesa, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. La stessa C.E.I., infatti, nel documento citato, riconosce che “la richiesta del rispetto della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si tratta quindi di caratterizzare l’utilizzo cultuale e religioso delle campane secondo alcune modalità che ne determinino, tra l’altro l’uso, di norma nei soli orari diurni, la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono”. Da qui la necessità della regolamentazione a cura delle diocesi. Ciò non toglie che debba comunque trovare applicazione la normativa nazionale (L. 447/1995; D.P.C.M. 14.11.1997) e regionale (L.R. n. 3/2002) vigente in materia, unitamente ad eventuali regolamenti comunali. Si riferisce quanto riportato in un parere espresso dal MATTM nel 2009 relativo sia alla questione interpretativa che all’applicabilità dei limiti previsti dalla legislazione vigente. In merito alle problematiche di rango costituzionale, il MATTM ritiene che si debba operare un contemperamento dei diversi interessi, in modo che l’esercizio di un proprio diritto non sia fonte di pregiudizio nei confronti di terzi. In merito, invece, all’applicabilità dei limiti vigenti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97 sia assoluti che differenziali, il MATTM afferma che:

  • L’uso delle campane per segnalare eventi incidentali, catastrofici o di pericolo è ammissibile senza alcun limite di immissione;
  • L’uso della torre campanaria quale segnale orario è soggetto al rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente;
  • L’uso delle campane quale richiamo dei fedeli alle funzioni religiose è derogato dall’applicazione del criterio differenziale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14.11.97, mentre è soggetto al rispetto di tutti gli altri valori limite;
  • L’uso delle campane per manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali è attività temporanea e, dunque, soggetta alle procedure autorizzative da parte dei comuni, secondo i regolamenti emanati da ciascuna regione o provincia, anche in deroga ai valori limite normativi.

Il sopra citato parere si basa sulla considerazione, avvalorata da diverse decisioni della Corte di Cassazione I sez. Pen. (si vedano ad es. le sentenze n. 443/2001 e n. 2316/1998) secondo la quale il riconoscimento del potere delle diocesi di regolamentare l’uso delle campane a fini di culto non può significare che “l’uso delle campane possa essere indiscriminato e non incontri dei limiti”, rimanendo fermala competenza statale in materia ambientale e la legittimità di “restrizioni alle immissioni sonore dei sistemi acustici di richiamo dei fedeli”. E’ necessario precisare che il parere del MATTM, per quanto utile ed autorevole strumento interpretativo, non costituisce norma vincolante e, pertanto, non può trovare automatica applicazione rispetto alle attività di controllo degli enti a ciò deputati. Da quanto detto è necessario prioritariamente appurare se l’uso delle campane oggetto del disturbo rientri nell’esercizio delle attività di culto o meno e se la diocesi abbia emanato il regolamento previsto dalla circolare CEI n. 33/02 verificandone, eventualmente, la corretta applicazione da parte del parroco. Per quanto attiene le attività di Arpa Puglia, l'Agenzia può effettuare controlli e verifiche a supporto dei comuni (enti cui compete l’accertamento delle violazioni dei limiti di legge – L.R. n. 3/2002, art. 18, comma 2) secondo le prescrizioni della L. 447/1995, del D.P.C.M14.11.1997 e dei regolamenti regionali e comunali; in questo caso l’intervento di Arpa è a titolo oneroso con costi a carico del richiedente e può essere attivato inoltrando apposita richiesta scritta al Dipartimento Provinciale dell’Agenzia competente per territorio (vedi FAQ 01 Problemi di inquinamento acustico. Che Faccio?" per i relativi costi). Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità di invocare nelle sedi competenti l’applicazione dell’art. 844 del C.C. o ricorrere a denuncia per disturbo alla quiete pubblica invocando l’art. 659 del Codice Penale.

RUMORE (07): DISTURBO SONORO ASSOCIATO ALLE SORGENTI INTERNE AGLI EDIFICI

Gentile utente, la normativa di riferimento, relativamente alla sorgente di rumore di Suo interesse, è costituita dal D.P.C.M. 05.12.97: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che determina, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n.° 447, "i requisiti delle sorgenti interne agli edifici…al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 1, comma1).
In base all’art. 2, comma 3 del suddetto D.P.C.M. 05.12.97, la sorgente fonte del disturbo (ascensore, autoclave, ecc.) è definita fra i “servizi a funzionamento discontinuo”.
La tipologia di intervento da Lei richiesto (rilevazioni fonometriche su richiesta di privati) ricade nell’ambito dell’attività non obbligatoria e, pertanto, è a carattere oneroso con oneri a carico del richiedente e viene reso con tempi di risposta determinati in base al pregresso carico di lavoro per compiti istituzionali prioritari del personale addetto.
Tali interventi con oneri a carico del richiedente vengono resi alle seguenti condizioni, stabilite dal Tariffario Regionale:

Costo intervento € 740,82 + IVA, a cui vanno aggiunte eventuali maggiorazioni per notturno e/o festivi (50%), urgenza (25%), tempi di trasferimento e rimborsi di spese ed indennità previsti dal Tariffario Regionale suddetto.

Per richiedere il nostro intervento è sufficiente una richiesta scritta al Dipartimento Provinciale ARPA competente per territorio. Gli indirizzi di tutti i Dipartimenti provinciali e Servizi di ARPA Puglia sono presenti nel Portale Amministrazione Trasparente di ARPA Puglia nella sezione dedicata  "Settori e Servizi".
Si comunica che, a decorrere dall’1 luglio 2020, questa Agenzia accetta i pagamenti soltanto attraverso la piattaforma informatica del PagoPA, in ossequio all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, come aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
Il Servizio è raggiungibile dal pulsante  Pagamenti PagoPa nella sezione Servizi in homepage o in alternativa ricercando ARPA Puglia nel Portale dei Pagamenti della Regione Puglia.


Si segnala che, nel caso di specie (intervento ex D.P.C.M. 05.12.97) gli esiti delle eventuali operazioni peritali porterebbero a una mera verifica dei livelli di rumore immesso nella Sua abitazione in base alla normativa sopra riportata e gli stessi avrebbero in sede giudiziale solo valenza civilistica nell’ambito di un contenzioso privatistico.

Fermo restando il carattere oneroso dell’intervento, si segnala che lo stesso potrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti disposizioni per la gestione del rischio Covid-19.

RUMORE (08): IL MIO COMUNE È DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE?

In base a quanto disposto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447, tutti i comuni hanno l'obbligo di redigere il proprio Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZAC), suddividendo il proprio territorio in 6 classi acusticamente omogenee (aree particolarmente protette, prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, prevalentemente industriali, esclusivamente industriali) sulla base delle preesistenti destinazioni d’uso  e delle sorgenti sonore ivi presenti. A tali classi acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro.
In Puglia la Legge Regionale n.3 del 12 Febbraio 2002 prevede che i Comuni, dopo aver redatto e adottato i propri PZAC, trasmettano gli stessi alle Province competenti per la definitiva approvazione.
ARPA Puglia chiede annualmente all'Unione Provincie Italiane (UPI) un resoconto aggiornato sullo stato delle zonizzazioni acustiche dei comuni pugliesi. I dati forniti sono poi trasmessi ad ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che li pubblica sul proprio portale dedicato (Osservatorio Rumore),  cui è possibile accedere tramite il seguente link per verificare  se un determinato Comune è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica.

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