Odori

L’odore è definito come "attributo organolettico percepibile dall’organismo olfattivo annusando determinate sostanze volatili" (Norma ISO 5492:2008 Sensory analysis - Vocabulary) e corrisponde alla sensazione che la sostanza odorosa determina a seguito della interpretazione del sistema olfattivo.

Le emissioni odorigene rappresentano una delle più importanti cause di lamentele dei cittadini e la loro valutazione costituisce un tema molto complesso da affrontare, data la natura soggettiva della percezione olfattiva.  

Principali attività dell’Agenzia in materia di "Odori":

 

UFFICIO ODORI

Attività per le istruttorie e i controlli in riferimento ai temi di competenza nell’ambito di procedimenti autorizzativi in materia di emissioni odorigene;

  1. Partecipazione a Conferenze di servizi e Tavoli tecnici nell’ambito di procedimenti autorizzativi in materia di emissioni odorigene.
  2. Redazione di pareri monotematici in materia di odori nell’ambito di procedimenti autorizzativi
  3. Elaborazione delle segnalazioni di episodi odorigeni (portale odori)
  4. Elaborazione delle segnalazioni gestite attraverso attività in convenzione tra gli enti e registrate mediante sistemi diversi dal portale ARPA

 

LABORATORIO OLFATTOMETRICO
Attività IN CAMPO:

Attività di campionamento olfattometrico per emissioni odorigene;
Attività di monitoraggio delle emissioni odorigene mediante sensoristica e altra strumentazione analitica;
Sopralluoghi ed interventi in caso di eventi significativi di molestia olfattiva.

Attività ANALITICA :
1- Analisi di campioni gassosi in conformità alla norma UNI EN 13725:2004;
2- Elaborazione dati e redazione di report relativi all’attività analitica.
3- Allestimento di procedure di messa in qualità e di accreditamento del laboratorio olfattometrico.
4-Gestione del panel.

PORTALE PER LE SEGNALAZIONI DI EVENTI ODORIGENI (L.R. 32/2018, art. 5 - co.2)

Domande frequenti

ARIA (02): NELLE VICINANZE DELLA MIA ABITAZIONE È PRESENTE UNA DITTA (PANIFICIO, PIZZERIA) CHE PRODUCE FUMI DENSI/ODORI INSOPPORTABILI. QUALI PROCEDURE DEVO SEGUIRE PER RICHIEDERE UN CONTROLLO DI ARPA SULLE EMISSIONI DELL'AZIENDA?

Un panificio (con consumo giornaliero di farina inferiore a 300 Kg) o una pizzeria sono classificati dalla normativa fra le attività, definibili come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, che fruiscono di una deroga normativa rispetto alla necessità di una autorizzazione alle emissioni.
Ciò significa che le emissioni in atmosfera derivanti da tale attività non sono soggette a limiti autorizzativi, e il camino da cui escono i fumi in aria non è dotato dei requisiti tecnici necessari per eventuali misurazioni.
I fumi prodotti da tali attività possono, comunque, recare disturbo o danno a persone o ad insediamenti urbani pubblici o privati, e rientrare quindi, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, non di competenza di ARPA.
Va detto che gli inconvenienti derivanti da emissioni convogliate di questo tipo possono essere rimossi tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Si suggerisce di conseguenza di inoltrare, in questi casi, una richiesta di intervento al Comune e/o alla ASL competente per territorio, che possono verificare la rispondenza dei camini e dei sistemi di combustione, e prescrivere l'introduzione degli accorgimenti necessari, sopra esposti; ARPA può fornire supporto tecnico a tali Enti, ove richiesto.
 

ARIA (03): DOPO LA RICHIESTA DI VERIFICHE, ARPA HA ESEGUITO CONTROLLI ALLE EMISSIONI PRESSO UN'AZIENDA VICINA ALLA MIA ABITAZIONE ED HA COMUNICATO CHE I LIMITI ALLE EMISSIONI SONO RISPETTATI, MA L'ODORE/FUMO È SEMPRE INTOLLERABILE. COSA POSSO FARE?

Va considerato innanzitutto che i limiti imposti dalla normativa nazionale sulle emissioni in atmosfera sono rivolti a cautelare, in generale, da effetti gravi e irreversibili sulla salute, mentre non considerano l’impatto odorigeno delle sostanze emesse in aria.
Inoltre, vi è un largo numero di attività industriali e artigianali di piccole e medie dimensioni, le cui emissioni sono classificate come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, e che quindi possono beneficiare di una deroga al processo autorizzativo ed all’imposizione di limiti sulle emissioni in aria. Queste emissioni possono, però, recare comunque disagi e disturbi alla salute, qualora interessino le abitazioni e i luoghi di residenza posti nelle vicinanze dell’attività.
Tali problemi sono, spesso, risolubili tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Nel caso, quindi, gli accertamenti svolti sulle emissioni non siano stati utili a eliminare il problema derivante dalla presenza di odori o fumi nell’aria, si suggerisce di richiedere la possibile imposizione delle misure tecniche volte all’eliminazione delle emissioni moleste, anche se inferiori ai limiti e/o non normate, da parte del Comune e della ASL, che possono richiedere il supporto tecnico dell’ARPA.
Si riporta infine che il disturbo o danno provocato dalla diffusione di fumi o odori può rientrare, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria.
 

ARIA (04): SI SENTE UN ODORE TERRIBILE PROVENIRE DALL'IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA, POTETE GARANTIRE CHE NON SIA DANNOSO PER LA SALUTE?

ARPA Puglia affronta, da tempo, il problema delle emissioni di sostanze odorigene, caratterizzate da una soglia olfattiva estremamente bassa, capaci quindi di essere percepite all’olfatto anche a concentrazioni molto ridotte.
La problematica è molto complessa, sia perché la categoria delle sostanze "odorigene" è molto vasta, e comprende una grande quantità di composti chimici, anche molto diversi fra loro (acidi grassi, mercaptani, acido solfidrico, aldeidi, chetoni, alcoli, ammoniaca, ammine, eterocicli, ecc.), sia perché l'odore, nauseabondo e sgradevole, che viene segnalato deriva quasi sempre da un complesso di più sostanze, che insieme producono l'impressione olfattiva.
Proprio in ragione di tali concentrazioni molto basse, inferiori ai "valori limite" per la salute, il fenomeno degli odori non causa, in generale, effetti tossici in senso stretto - intendendo con ciò gravi ed irreversibili danni alla salute, lesivi in modo permanente ed immediato delle funzioni dell'organismo umano. Tuttavia, esiste certamente un significativo e, in molti casi, rilevante impatto sulla salute degli odori. Una ripetuta e continua presenza di odori nauseabondi può influire negativamente ed in modo che può divenire durevole sullo stato di salute degli individui e provocare disturbi fisici, oltre che personali e relazionali.
Vari e complessi sono i sistemi adottati per la rilevazione degli odori; fra questi, il più efficace è senz’altro quello della cosiddetta “olfattometria”, che si basa sulla rilevazione dell’intensità dell’odore attraverso un “panel” di annusatori, ed è quello che fornisce una indicazione più vicina al fenomeno lamentato.
In ogni caso, il problema della diffusione di odori nauseabondi da parte delle attività in parola (depurazione acque o compostaggio) può essere minimizzato dalla presenza di una buona configurazione degli impianti, associata ad una corretta gestione degli stessi; ed è proprio su tali aspetti (idoneità impiantistica e gestionale), in connessione con l’entità delle emissioni odorigene, che si concentrano i controlli espletati dall’Agenzia.
 

ARIA (05): PERCHÉ L'ODORE PROVENIENTE DA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA SI SENTE DI PIÙ IN DETERMINATE ORE O GIORNI (SABATO O DOMENICA TIPICAMENTE)?

C’è da dire, innanzitutto, che ARPA ha dei tecnici in costante reperibilità, pronti ad intervenire in ogni momento in caso di diffusioni di sostanze inquinanti in aria; molti interventi di controllo su impianti, possibili sorgenti di sostanze inquinanti o odorigene, sono stati effettuati proprio di notte o nei fine settimana, in seguito a segnalazioni di cittadini o forze dell’ordine.
Tuttavia, va detto che nelle ore notturne, l’assenza di insolazione provoca una condizione di particolare stabilità degli strati più bassi dell’atmosfera, con minore rimescolamento e diluizione degli inquinanti e possibili maggiori concentrazioni in aria, nelle immediate vicinanze degli impianti. Inoltre, nel fine settimana si registra, in generale, un maggiore tempo di permanenza delle persone nelle abitazioni, con conseguente maggiore sensibilità ed attenzione alla presenza di odori o concentrazioni moleste degli inquinanti in aria.

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