Prima di presentare una richiesta all’URP di ARPA Puglia, si consiglia la lettura delle risposte alle Domande Frequenti (FAQ) in questa pagina. Le medesime FAQ (Domande e risposte) si trovano in fondo alle pagine dei Temi/Servizi di interesse. AcquaAlimentiAmiantoAriaBalneazioneBibliotecaCampi elettromagneticiEmergenze AmbientaliFitosanitariInquinamento luminoso
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Sono tenuti all’obbligo di presentazione della comunicazione i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 (5 litri) è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
Si faccia riferimento alla tabella riassuntiva riportata qui di seguito.
Volume apparecchi (condensatori/trasformatori) contenenti PCB |
Concentrazione di PCB (CPCB) |
Obbligo comunicazione | Scheda da compilare |
≤ 5 dm3 (5 litri) |
CPCB > 0,005% in peso (> 50 ppm) |
NO | Nessuna |
> 5 dm3 (5 litri) |
CPCB ≤ 0,005% in peso (≤ 50 ppm) |
NO | Nessuna |
> 5 dm3 (5 litri) | 0,005%PESO ≤ CPCB < 0,05% PESO (50 ppm ≤ CPCB < 500 ppm) |
SI |
- Scheda anagrafica semplificata - Scheda apparecchio semplificata e voce “Decontaminazione prevista” del modulo DECONTAMINAZIONE /SMALTIMENTO |
> 5 dm3 (5 litri) |
CPCB ≥ 0,05% PESO (CPCB ≥ 500 ppm) |
Si |
- Scheda anagrafica - Scheda apparecchio (tutti i punti) |
La comunicazione deve essere inviata ad ARPA Puglia – Direzione Scientifica – UOC Acqua e Suolo, tramite la PEC: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
La comunicazione deve essere effettuata ogni 2 anni e deve comunque essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 209/99).
Nell’Allegato 1 del D.M. del 11/10/2001 è presente il modello di comunicazione, mentre nell’Allegato 2 allo stesso decreto sono presenti le indicazioni per la compilazione .
I detentori di apparecchi contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione devono effettuare una comunicazione resa ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/1990 alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore (art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 209/99). Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 11/10/2001 nella dichiarazione il gestore deve dichiarare:
Tale dichiarazione deve essere inviata alla Provincia.
Si specifica che i trasformatori non possono essere utilizzati in assenza di tale comunicazione.
Si consiglia di presentare ugualmente la comunicazione entro la scadenza prevista, se si suppone di rientrare nei casi indicati al punto 1. Successivamente, nel caso l’esito delle analisi non coincida con la concentrazione dichiarata, si effettuerà, entro 10 giorni, una comunicazione integrativa di modifica. Questo comportamento evita la sanzione e permette ad ARPA Puglia di avere comunque un quadro informativo sull’inventario PCB.
A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.
Il D.M. del 11/10/2001 indica la metodologia da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB:
a) Norma europea En 12766-1 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Separazione e determinazione di cogeneri dei Pcb mediante gascromatografia (Gc) con rivelatore a cattura di elettroni (Ecd)” e la proposta di norma europea prEn 12766-2 “Determinazione dei Pcb e prodotti correlati — Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di Pcb nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b) Norma IEC 61619 “Liquidi isolanti — Contaminazione da policlorobifenili (Pcb) — Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di Pcb nei liquidi isolanti.”
Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descritto nel punto 8.
Nella sezione “modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO” dell’Allegato 1 al DM 11/01/01 devono essere riportati i dati anagrafici di tutte le società coinvolte nelle fasi di smaltimento. Pertanto, nel caso di conferimento degli apparecchi contaminati da PCB e dei PCB in essi contenuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti (rispettivamente punti D13, D14, D15 dell’allegato B del D.Lgs. 152/2006), dovranno essere dichiarati sia i dati relativi a tali soggetti, che quelli dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.
Le comunicazioni servono a costituire l’inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti.
L’art.10, c.1, del D. Lgs. n. 209/1999 stabilisce che i detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni di lire, cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.
L’attività di controllo su acqua per conto di privati non rientra fra gli adempimenti istituzionali di ARPA Puglia.
In alternativa tali controlli potranno essere richiesti ad un qualsiasi laboratorio pubblico/privato purché accreditato.
Tale richiesta non è pertinente alle competenze istituzionali di questa Agenzia, in quanto non rientra tra le richieste di informazioni ambientali, bensì di informazioni commerciali reperibili comunemente su internet. In ogni caso, qualsiasi informazione sullo specifico argomento sarebbe in contrasto con l’obbligatoria posizione di terzietà attribuita ad ARPA Puglia nel suo ruolo di Istituzione Pubblica, nonché potrebbe ledere il principio di libera concorrenza tra le aziende private eventualmente interessate.
ARPA Puglia attualmente non dispone di risorse umane eccedenti, per cui le sue attività, relativamente ai controlli analitici degli alimenti, devono concentrarsi sulle attività istituzionali obbligatorie.
Attività effettuate per conto di privati, sia pur a titolo oneroso, potrebbero sporadicamente essere prese in considerazione, caso per caso, in concerto con la Direzione Generale e la Direzione Scientifica.
Tuttavia, i privati cittadini, nei casi di sospetta adulterazione o sofisticazione alimentare, possono esporre il problema alla competente ASL o ai Carabinieri del NAS che, a loro volta, possono valutare la possibilità di effettuare un campionamento a norma di legge.
La normativa in materia di amianto prevede che sia il proprietario di un immobile a dover accertare, a sua cura e spese, la possibile presenza di materiali contenenti amianto e, in caso positivo, lo stato di conservazione o di degrado, predisponendo attraverso l'incarico ad un tecnico qualificato un programma di manutenzione e controllo del materiale.
Per materiali contenenti amianto in stato di diffuso deterioramento, è necessaria la bonifica, che può consistere nell'incapsulamento, il confinamento o la rimozione, sempre a cura e spese del proprietario dell'immobile o del manufatto.
L'Ente incaricato della vigilanza e controllo in tale materia è la ASL competente per territorio, cui spetta la verifica dell'effettiva messa in opera di tali provvedimenti e, in caso di non rispetto della normativa, l’irrogazione delle previste sanzioni e l’imposizione dei provvedimenti necessari e, in particolare, della bonifica.
Per legge, la rimozione dell'amianto deve essere effettuata tramite una ditta specializzata iscritta ad un apposito Albo, ed il relativo piano deve essere trasmesso preventivamente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, che può analizzarlo e prescrivere modifiche o integrazioni.
Nel caso un cittadino voglia verificare la situazione di un manufatto sospetto di contenere amianto presente nell’immobile di residenza o nelle immediate vicinanze, può segnalare il caso alla ASL competente per territorio, che può richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia la quale non è, invece, dotata di potere prescrittivo.
La vigente normativa rende obbligatoria la bonifica nel caso di materiali a base di amianto i quali si trovino in condizioni di degrado e di abbandono.
In tali casi, il Comune e la ASL competente per territorio dispongono, con apposito provvedimento prescrittivo, l'immediata bonifica per rimozione del materiale in questione, in modo da salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica. A tali Enti va, quindi, indirizzata una segnalazione, in modo da avviare subito le procedure per la messa in sicurezza e bonifica.
ARPA, che non possiede competenza diretta né poteri prescrittivi in materia, può fornire collaborazione e supporto tecnico in merito agli Enti citati, ove richiesto.
Il censimento dell’amianto nelle scuole e negli ospedali è stato disposto con una circolare di vari anni addietro (Circolare 10/7/86 n. 45 del Ministero della Sanità: "Amianto in scuole e ospedali"), la quale prescriveva che in ogni struttura pubblica di questo tipo, la ASL provvedesse a determinare la presenza e lo stato di conservazione dei materiali a base di amianto e, in caso di materiali degradati o suscettibili di liberare fibre nell’aria, disponesse la bonifica per incapsulamento, confinamento o rimozione.
In caso di materiali in buono stato di conservazione, la Circolare – così come la normativa vigente, intervenuta successivamente – prevede che sia formulato un programma di manutenzione e controllo, a cura e spese del soggetto titolare dell’immobile, in base al quale sono programmati i futuri provvedimenti di mantenimento, restauro o bonifica.Si suggerisce quindi di richiedere alla Direzione dell’Istituto e alla ASL di conoscere se tale attività di censimento è stata effettuata, quali siano i risultati e se il materiale, per il quale vi è preoccupazione, sia stato censito, classificato e quali provvedimenti siano previsti o programmati per esso.
Il fatto va subito segnalato alla Polizia Municipale e al servizio SPESAL della ASL competente per territorio, che interverranno immediatamente con il proprio personale ispettivo per accertare se la rimozione è stata autorizzata e se si stanno seguendo, o meno, tutte le precauzioni previste dal piano di rimozione e dalla normativa vigente in materia.
Gli Enti indicati potranno richiedere, se necessario, il supporto tecnico di ARPA, che non è dotata di diretto potere di controllo e prescrizione in materia.
La legge prevede che la bonifica, per incapsulamento, confinamento o rimozione, di un materiale a base di amianto, sia effettuata tramite una ditta specializzata ed iscritta ad un apposito albo, presente presso la Provincia e i cui nominativi sono registrati anche presso il Servizio SPESAL della ASL competente per territorio.
La ditta è tenuta a notificare l’esecuzione dei lavori o, nel caso della rimozione, ad elaborare un piano di bonifica che deve essere presentato, prima dell’inizio dei lavori, allo SPESAL della ASL, in modo da consentire allo stesso servizio di formulare modifiche o integrazioni.Al termine dei lavori, la ditta deve fornire al committente una attestazione scritta di avvenuta bonifica, formulata secondo quanto previsto dalla normativa; nel caso della rimozione, la ditta dovrà inoltre fornire la copia del formulario di avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica.Un bonifica effettuata non in accordo con la normativa è inefficace sia dal punto legale, che per quanto riguarda la prevenzione di possibili danni alla salute. In particolare, un rimozione mal effettuata, in proprio o tramite soggetti non autorizzati, può portare alla liberazione in aria di grandi quantità di fibre di amianto e all’esposizione dei lavoratori e degli occupanti l’edificio ad un rischio assai alto per la salute.