COMPITI E FUNZIONI DELL’ARPA PUGLIA
Nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia, vi sono anche quelle in materia di sicurezza di macchine e impianti, di rischi industriali e di gestione dell'emergenza, come previsto dal Regolamento della Regione Puglia n.7/2008. In particolare, il Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza (denominato Servizio T.S.G.E.) svolge attività in ambito di:
- prevenzione degli incidenti rilevanti, ai sensi del D. Lgs. n.105/2015 e s.m.i.*; ovvero: partecipa al Comitato Tecnico Regionale, CTR (ex art. 10 D.Lgs.105/15); valuta i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore e le eventuali modifiche degli stabilimenti (ex artt. 17 e 18 D.Lgs.105/15) in collaborazione con i VV.F, INAIL e le aziende sanitarie; valuta i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore e le eventuali modifiche degli stabilimenti (ex artt. 17 e 18 D.Lgs.105/15) in collaborazione con i VV.F, INAIL e le aziende sanitarie; conduce ispezioni presso gli stabilimenti RIR sui sistemi di gestione della sicurezza (SGS) applicati negli stabilimenti RIR (ex art. 27 D.Lgs.105/15); collabora con le Prefetture per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) (ex art. 21 D.Lgs.105/15); partecipa alle riunioni periodiche del tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del decreto di recepimento della Direttiva Seveso ter (ex art. 11 D.Lgs.105/15).
- verifiche impiantistiche, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Ulteriori informazioni su tale servizio, sono disponibili al link Verifiche Impiantistiche.
- gestione delle emergenze ambientali ed industriali.
*La prima Direttiva Europea, nota come Seveso I, è stata la 82/501/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. n.175/1988. Successivamente sono state emanate le Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, le cosiddette Seveso II e Seveso II-bis, recepite nella legislazione nazionale rispettivamente dal D. Lgs. 334/99 e dal D. Lgs. n.238/2005. Attualmente la normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. n.105 del 26/06/2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/CE, nota come la Seveso III, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Con il termine di “rischio industriale” si intende la componente del rischio tecnologico (cioè dovuto peculiarmente all’attività antropica) che si correla alla presenza di infrastrutture industriali in cui vengono manipolate sostanze pericolose.
La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Tale rischio, infatti, a differenza di quello connesso ad eventi naturali, è associato alla presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano e/o detengono determinate sostanze pericolose che potrebbero costituire una fonte di pericolo e provocare danni alla salute umana e/o all’ambiente.
L’esercizio degli stabilimenti industriali soggetti a Rischio di Incidente Rilevante è regolamentato in Italia dal Decreto Legislativo n.105 del 26/06/2015, entrato in vigore il 29/07/2015, che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE “sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, e che ha introdotto diverse novità rispetto alla normativa precedente. In particolare:
- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione;
- rafforzare il ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- adottare una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- definire le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- rafforzare il sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- rafforzare le misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- definire le tariffe per le istruttorie e i controlli (art.30 e allegato I);
- implementare la normativa tecnica necessaria per la sua attuazione e l’abrogazione delle norme tecniche pregresse.
L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati presenti (ad esempio tossiche, molto tossiche, comburenti, esplosive, infiammabili, pericolose per l’ambiente) e delle loro quantità, qualora superino le soglie previste alla parte 1 e/o parte 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n.105/2015. In particolare:
- nella parte 1 è riportato l’elenco delle sostanze pericolose suddivise per categoria di pericolo: Sezione H - PERICOLI PER LA SALUTE: ad esempio sostanze tossiche; Sezione P - PERICOLI FISICI: ad esempio infiammabili ed esplosivi; Sezione E - PERICOLI PER AMBIENTE; Sezione O – ALTRI PERICOLI.
- nella parte 2 è riportato un elenco di 48 differenti sostanze come ad esempio idrogeno, bromo, cloro, idrogeno, metanolo od ossigeno.
Per “sostanza pericolosa” si intende una sostanza o miscela di cui alla Parte 1 o elencata nella Parte 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n.105/2015 sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; le quantità considerate sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento in stabilimento, ovvero che possono essere generate in caso di perdita del controllo dei processi.
Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai valori limite corrispondenti per escludere l’assoggettabilità alla normativa Seveso, è comunque necessario applicare le regole descritte alla nota 4 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n.105/2015 (somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose).
In base al quantitativo di sostanze pericolose presenti e/o detenibili in Stabilimento, la normativa individua due categorie di assoggettabilità Stabilimenti Soglia Inferiore (SSI) e Stabilimenti Soglia Superiore (SSS) con specifici adempimenti come ad esempio, per gli SSS, la redazione del Rapporto di Sicurezza o la predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI):
- Stabilimenti Soglia Inferiore (SSI soggetti agli Art.13 e 14 del D. Lgs. n.105/2015) in caso di superamento del valore soglia di cui alla Colonna 2 della Parte 1 e/o Parte 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n.105/2015;
- Stabilimenti Soglia Superiore (SSS soggetti agli Art.13, 14 e 15 del D. Lgs. n.105/2015) in caso di superamento del valore soglia di cui alla Colonna 3 della Parte 1 e/o Parte 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n.105/2015.
Per entrambe le tipologie di stabilimento è prevista la predisposizione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE) redatto dalla Prefettura territorialmente competente e l'effettuazione dei controlli in impianto (verifiche ispettive).
L’elenco degli stabilimenti RIR presenti nel territorio regionale pugliese, con le informazioni relative a ciascuno di essi, è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) "Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante".
Nel particolare, il numero e la distribuzione territoriale degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante presenti nel territorio regionale pugliese è descritto nella sezione “Industria e rischi antropici” → “Attività a Rischio di Incidente Rilevante” nel portale Indicatori Ambientali della Puglia.
Informazioni utili a livello nazionale su documenti di indirizzo, linee guida o altra documentazione sono reperibili sul sito del MASE.
Obblighi del GestoreI Gestori, dopo aver verificato in quale soglia ricade il proprio stabilimento (se in SI o SS), devono inviare la Notifica, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.105/2015 attraverso l’applicazione web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche” predisposta da ISPRA. Le istruzioni per la compilazione del modulo di Notifica e per l’invio mediante il servizio telematico sono disponibili nella Linea Guida sull'applicazione SEVESO III.0 - Sistema di comunicazione Notifiche di ISPRA.
Inoltre, in caso di SSI il Gestore deve:
- redigere e riesaminare ogni due anni il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (Cfr. Allegato B al D.lgs. 105/2015);
- predisporre l’analisi di rischio da tenere a disposizione presso lo stabilimento;
- comunicare le modifiche allo stabilimento che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore;
- attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) e predisporre adeguate procedure per la gestione delle eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza delle sostanze pericolose;
- trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).
per SSS il Gestore deve:
- redigere e riesaminare ogni due anni il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (Cfr. Allegato B al D.lgs. 105/2015);
- redigere il Rapporto di Sicurezza secondo quanto riportato negli allegati 2 e C del D.lgs. n.105/2015 e trasmetterlo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;
- riesaminare ed aggiornare il Rapporto di Sicurezza ogni cinque anni e ogni qualvolta si realizzano modifiche all’impianto che comportano aggravi del preesistente livello di rischio;
- comunicare le modifiche allo stabilimento che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia superiore in uno stabilimento di soglia inferiore;
- attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) e predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI) che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;
- trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).
Ulteriori informazioni sull'applicazione del D. Lgs. n.105/2015 sono pubblicate sul sito del MASE, fra cui le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento ex art. 11 del D. Lgs. n.105/2015, ai quesiti relativi all'applicazione del Decreto.
Controlli presso gli Stabilimenti a Rischio d’Incidente RilevanteIl sistema dei controlli sugli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante prevede l’espletamento di:
- istruttorie tecniche sui Rapporti di Sicurezza (RdS). I criteri da seguire, i dati e le informazioni richieste per la predisposizione del RdS sono contenuti nell’allegato 2 e nell'allegato C del D. Lgs. n.105/2015.
- ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) che gli stabilimenti RIR devono obbligatoriamente adottare secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015 e sono disciplinate dall’art. 27 e dall’allegato H del D. Lgs. n.105/2015. Tali ispezioni sono finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dai Gestori per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS PIR).
In caso di SSI, i controlli sono in capo alla Regione Puglia (Autorità Competente). ARPA Puglia, in qualità di Autorità di Controllo individuata con DGR 23 marzo 2010 n.801 e successiva DGR del 19 ottobre 2015 n.1865, svolge:
- Attività Ispettive, espletate ai sensi dell’art. 27 D.Lgs.105/2015 e finalizzate ad accertare l’adeguatezza dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento ed a verificare l’avvenuto recepimento da parte dei Gestori delle prescrizioni e raccomandazioni impartite dall’Autorità Competente.
In caso di SSS, i controlli sono in capo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) che ha sede presso la Direzione dei Vigili del Fuoco della Puglia. Il CTR è presieduto da Direttore dei VVF della Puglia ed è costituito da rappresentati di Enti Tecnici e Amministrazioni Locali come previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n.105/2015. In tale ambito, ARPA Puglia svolge le seguenti attività:
- Attività Istruttorie in sede di CTR, svolte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.105/2015, che consistono nella valutazione delle misure adottate dai Gestori per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante e riportate nei relativi Rapporti di Sicurezza (RdS) attraverso la partecipazione alle riunioni del CTR ed alle attività dei Gruppi di Lavoro nominati dallo stesso CTR. L’istruttoria tecnica ha lo scopo di: valutare l’idoneità e l’efficacia dell’analisi del rischio; verificare, anche mediante sopralluoghi presso lo stabilimento, la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS a quanto effettivamente attuato da parte del Gestore; rilevare le situazioni di carattere impiantistico e gestionale sulle quali è opportuno intervenire per prevenire il rischio di incidente rilevante, migliorando le condizioni di sicurezza interne ed esterne allo stabilimento (sicurezza della popolazione, protezione ambientale, sicurezza dei lavoratori, sicurezza dei processi); verificare la conformità della documentazione alle disposizioni di legge. Il rapporto di sicurezza deve essere redatto secondo i criteri dell’allegato C del D. Lgs. n.105/2015. L’istruttoria tecnica si conclude con un atto che contiene le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
- Attività Ispettive, espletate ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.105/2015 e finalizzate ad accertare l’adeguatezza dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento ed a verificare l’avvenuto recepimento da parte dei Gestori delle prescrizioni e raccomandazioni impartite dall’Autorità Competente.
Il numero di attività istruttorie ed ispettive eseguite da ARPA Puglia presso gli SSS e SSI è descritto nella sezione “Industria e rischi antropici” → “Attività di Vigilanza e Controllo degli Stabilimenti RIR presenti in Puglia” nel portale Indicatori Ambientali della Puglia.
Supporto Tecnico agli Enti Territoriali per gli aspetti di Pianificazione dell’Emergenza e di Compatibilità Territoriale ed AmbientalePer gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante - in base alle informazioni che sono state fornite dal Gestore e alle conclusioni dell’attività istruttoria - è previsto che siano predisposti i Piani di Emergenza Esterni (PEE) per limitare gli effetti dannosi sull’uomo e l’ambiente in caso di incidente rilevante.
L’articolo 21 del D. Lgs. n.105/2015, assegna al Prefetto il compito di predisporre, d’intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, il Piano di Emergenza Esterno per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore del citato decreto “al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti” sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dal Gestore e delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili.
L’Agenzia fornisce supporto alle Prefetture in relazione alle attività di sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) ed alle attività relative all’elaborazione ed aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) e superiore (SSS) di cui al D. Lgs. n.105/2015, oltre a fornire funzioni di supporto alle strutture di pronto intervento e soccorso tecnico, sanitarie ed ai soggetti coinvolti o titolati a disporre provvedimenti di protezione civile in caso di Emergenze Ambientali.
Il numero di incidenti rilevanti in Puglia, nonché gli aggiornamenti sui PEE redatti dalle Prefetture per stabilimenti a RIR è descritto nella sezione “Industria e rischi antropici” → “Attività di Pianificazione e Gestione delle Emergenze” nel portale Indicatori Ambientali della Puglia.
Nell’ambito della compatibilità territoriale e ambientale, l’art. 22 del D. Lgs. n.105/2015 stabilisce che nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 del suddetto articolo valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, che si applica a:
- insediamenti di nuovi stabilimenti;
- modifiche a stabilimenti esistenti;
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.