Aria

Per ARIA si intende comunemente la miscela di gas presente nello strato inferiore dell’atmosfera terrestre, detto troposfera, e più precisamente la sua parte a diretto contatto con la superficie terrestre. L’aria è inquinata quando in essa sono presenti sostanze che alterano la sua composizione naturale, in misura tale da costituire fattore di rischio per la salute dell'uomo, alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

ARPA Puglia svolge il monitoraggio della qualità dell'aria mediante le stazioni fisse  della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria (RRQA), con la realizzazione di campagne con laboratori mobili e con ulteriori strumenti di campionamento. Inoltre, mediante l'uso di modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, garantisce la valutazione e la previsione della qualità dell'aria sull'intero territorio regionale. Svolge poi attività di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti da impianti industriali finalizzate a verificare il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione di sostanze inquinanti in atmosfera definiti in sede di autorizzazione dell'impianto.

ARPA Puglia, inoltre, svolge attività di supporto tecnico alla Regione Puglia in materia di programmazione sulla qualità dell'aria. Di seguito, si riportano i link al sito della Regione Puglia relativi alla Zonizzazione del territorio, al Programma di Valutazione e al Piano Regionale per la Qualità dell'aria (PRQA) .

 

Immagine identificativa dei datiDati di monitoraggio qualità dell'aria

La pubblicazione dei dati di qualità sul portale di ARPA Puglia viene effettuata nei giorni lavorativi. I dati pubblicati hanno superato unicamente il processo di validazione giornaliera e non sono da considerare definitivi. Essi possono essere infatti oggetto di revisione, a seguito delle ulteriori fasi di verifica previste dalla procedura di trattamento dati di ARPA Puglia.

 

icona con link alle previsioni di qualità dell'ariaPrevisioni qualità dell'aria

 

Dati storici di qualità dell'aria

 

Rete regionale fissa di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA)
Laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell'aria
Campionamenti ARIA con strumentazione mobile
Modellistica ARIA
Banche dati emissive
Odori
Reportistica

 

Normativa Aria

 

Riferimenti e contatti

Corso Trieste, 27, Bari, Città Metropolitana di Bari, 70126, Puglia, Italia
Telefono: 0805460363
Indirizzo email: cra@arpa.puglia.it

Domande frequenti

ARIA (01): COME POSSO REPERIRE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL MIO COMUNE?

ARPA Puglia gestisce una rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, i cui dati vengono validati e pubblicati sul portale, nella sezione dedicata ai Dati di monitoraggio qualità dell'aria.
Nella stessa collocazione, si possono trovare le relazioni che vengono compilate mensilmente e riassumono lo stato della qualità dell’aria e le eventuali criticità, nel periodo di riferimento.
Sia i dati che le relazioni sono disponibili al pubblico, e possono essere scaricati dal sito indicato.
Tuttavia, non tutti i Comuni pugliesi sono sede di stazioni fisse di monitoraggio. Nel caso di siti non coperti dalla rete regionale, o nel caso di situazioni con specifiche peculiarità di inquinamento dell’aria, l’autorità municipale può fare richiesta di una campagna di monitoraggio, di durata di almeno trenta giorni, da effettuare mediante una delle stazioni mobili di rilevazione di cui l’Agenzia dispone.
 

ARIA (02): NELLE VICINANZE DELLA MIA ABITAZIONE È PRESENTE UNA DITTA (PANIFICIO, PIZZERIA) CHE PRODUCE FUMI DENSI/ODORI INSOPPORTABILI. QUALI PROCEDURE DEVO SEGUIRE PER RICHIEDERE UN CONTROLLO DI ARPA SULLE EMISSIONI DELL'AZIENDA?

Un panificio (con consumo giornaliero di farina inferiore a 300 Kg) o una pizzeria sono classificati dalla normativa fra le attività, definibili come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, che fruiscono di una deroga normativa rispetto alla necessità di una autorizzazione alle emissioni.
Ciò significa che le emissioni in atmosfera derivanti da tale attività non sono soggette a limiti autorizzativi, e il camino da cui escono i fumi in aria non è dotato dei requisiti tecnici necessari per eventuali misurazioni.
I fumi prodotti da tali attività possono, comunque, recare disturbo o danno a persone o ad insediamenti urbani pubblici o privati, e rientrare quindi, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria, non di competenza di ARPA.
Va detto che gli inconvenienti derivanti da emissioni convogliate di questo tipo possono essere rimossi tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Si suggerisce di conseguenza di inoltrare, in questi casi, una richiesta di intervento al Comune e/o alla ASL competente per territorio, che possono verificare la rispondenza dei camini e dei sistemi di combustione, e prescrivere l'introduzione degli accorgimenti necessari, sopra esposti; ARPA può fornire supporto tecnico a tali Enti, ove richiesto.
 

ARIA (03): DOPO LA RICHIESTA DI VERIFICHE, ARPA HA ESEGUITO CONTROLLI ALLE EMISSIONI PRESSO UN'AZIENDA VICINA ALLA MIA ABITAZIONE ED HA COMUNICATO CHE I LIMITI ALLE EMISSIONI SONO RISPETTATI, MA L'ODORE/FUMO È SEMPRE INTOLLERABILE. COSA POSSO FARE?

Va considerato innanzitutto che i limiti imposti dalla normativa nazionale sulle emissioni in atmosfera sono rivolti a cautelare, in generale, da effetti gravi e irreversibili sulla salute, mentre non considerano l’impatto odorigeno delle sostanze emesse in aria.
Inoltre, vi è un largo numero di attività industriali e artigianali di piccole e medie dimensioni, le cui emissioni sono classificate come “ad inquinamento atmosferico poco significativo”, e che quindi possono beneficiare di una deroga al processo autorizzativo ed all’imposizione di limiti sulle emissioni in aria. Queste emissioni possono, però, recare comunque disagi e disturbi alla salute, qualora interessino le abitazioni e i luoghi di residenza posti nelle vicinanze dell’attività.
Tali problemi sono, spesso, risolubili tramite l’adozione di adeguate misure tecniche quali: l’innalzamento o la deviazione delle canne fumarie o dei condotti di espulsione; l’installazione di sistemi di aspirazione e di abbattimento degli inquinanti aeriformi; l’utilizzo di combustibili meno inquinanti (ad esempio sostituendo combustibili solidi - carbone, legna, ecc. - con combustibili gassosi) o di sistemi di cottura elettrici. Tali misure sono talvolta previste dai Regolamenti Comunali e possono, comunque, essere disposte da provvedimenti prescrittivi o ordinanze da parte del Comune, su indicazione della ASL competente per territorio, mentre l'ARPA non ha poteri di prescrizione in tal senso.
Nel caso, quindi, gli accertamenti svolti sulle emissioni non siano stati utili a eliminare il problema derivante dalla presenza di odori o fumi nell’aria, si suggerisce di richiedere la possibile imposizione delle misure tecniche volte all’eliminazione delle emissioni moleste, anche se inferiori ai limiti e/o non normate, da parte del Comune e della ASL, che possono richiedere il supporto tecnico dell’ARPA.
Si riporta infine che il disturbo o danno provocato dalla diffusione di fumi o odori può rientrare, a querela di parte, nella fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale per il quale, però, sono necessarie specifiche attività peritali e di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria.
 

ARIA (04): SI SENTE UN ODORE TERRIBILE PROVENIRE DALL'IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA, POTETE GARANTIRE CHE NON SIA DANNOSO PER LA SALUTE?

ARPA Puglia affronta, da tempo, il problema delle emissioni di sostanze odorigene, caratterizzate da una soglia olfattiva estremamente bassa, capaci quindi di essere percepite all’olfatto anche a concentrazioni molto ridotte.
La problematica è molto complessa, sia perché la categoria delle sostanze "odorigene" è molto vasta, e comprende una grande quantità di composti chimici, anche molto diversi fra loro (acidi grassi, mercaptani, acido solfidrico, aldeidi, chetoni, alcoli, ammoniaca, ammine, eterocicli, ecc.), sia perché l'odore, nauseabondo e sgradevole, che viene segnalato deriva quasi sempre da un complesso di più sostanze, che insieme producono l'impressione olfattiva.
Proprio in ragione di tali concentrazioni molto basse, inferiori ai "valori limite" per la salute, il fenomeno degli odori non causa, in generale, effetti tossici in senso stretto - intendendo con ciò gravi ed irreversibili danni alla salute, lesivi in modo permanente ed immediato delle funzioni dell'organismo umano. Tuttavia, esiste certamente un significativo e, in molti casi, rilevante impatto sulla salute degli odori. Una ripetuta e continua presenza di odori nauseabondi può influire negativamente ed in modo che può divenire durevole sullo stato di salute degli individui e provocare disturbi fisici, oltre che personali e relazionali.
Vari e complessi sono i sistemi adottati per la rilevazione degli odori; fra questi, il più efficace è senz’altro quello della cosiddetta “olfattometria”, che si basa sulla rilevazione dell’intensità dell’odore attraverso un “panel” di annusatori, ed è quello che fornisce una indicazione più vicina al fenomeno lamentato.
In ogni caso, il problema della diffusione di odori nauseabondi da parte delle attività in parola (depurazione acque o compostaggio) può essere minimizzato dalla presenza di una buona configurazione degli impianti, associata ad una corretta gestione degli stessi; ed è proprio su tali aspetti (idoneità impiantistica e gestionale), in connessione con l’entità delle emissioni odorigene, che si concentrano i controlli espletati dall’Agenzia.
 

ARIA (05): PERCHÉ L'ODORE PROVENIENTE DA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE O COMPOSTAGGIO O AZIENDA SI SENTE DI PIÙ IN DETERMINATE ORE O GIORNI (SABATO O DOMENICA TIPICAMENTE)?

C’è da dire, innanzitutto, che ARPA ha dei tecnici in costante reperibilità, pronti ad intervenire in ogni momento in caso di diffusioni di sostanze inquinanti in aria; molti interventi di controllo su impianti, possibili sorgenti di sostanze inquinanti o odorigene, sono stati effettuati proprio di notte o nei fine settimana, in seguito a segnalazioni di cittadini o forze dell’ordine.
Tuttavia, va detto che nelle ore notturne, l’assenza di insolazione provoca una condizione di particolare stabilità degli strati più bassi dell’atmosfera, con minore rimescolamento e diluizione degli inquinanti e possibili maggiori concentrazioni in aria, nelle immediate vicinanze degli impianti. Inoltre, nel fine settimana si registra, in generale, un maggiore tempo di permanenza delle persone nelle abitazioni, con conseguente maggiore sensibilità ed attenzione alla presenza di odori o concentrazioni moleste degli inquinanti in aria.

ARIA (06): È POSSIBILE RICHIEDERE AD ARPA LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN ZONE DEL MIO COMUNE NON MONITORATE?

ARPA Puglia gestisce alcune stazioni mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria in zone non coperte dalla rete regionale di centraline fisse.
Tali campagne di rilevazione, della durata di almeno 30 giorni, possono essere richieste dai Comuni, cui i cittadini o le associazioni possono rivolgere motivate istanze in tal senso.
L’Agenzia non richiede, a tal fine, ai Comuni alcun corrispettivo, ma solo la messa a disposizione di un sito idoneo per la collocazione del mezzo mobile, in luogo protetto e/o sorvegliato, oltre alla fornitura dell’energia elettrica per tutto il periodo del monitoraggio.
 

ARIA (07): PERCHÉ NELLA MIA CITTÀ L'INDUSTRIA CONTINUA AD EMETTERE FUMI NOCIVI IN ARIA, E SOPRATTUTTO PERCHÉ ARPA NON FA QUALCOSA IN PROPOSITO?


Le emissioni in aria delle industrie sono soggette, fin dal 1988, ad un processo autorizzativo che trova giustificazione nell’impatto che un qualsiasi insediamento produttivo produce, in generale, sulle risorse ambientali, con conseguente peggioramento della qualità ambientale a fronte di un possibile beneficio legato alla produzione di beni e di occupazione. Ogni autorizzazione deve, cioè, essere preceduta da una attenta valutazione delle ricadute negative a livello ambientale, con le procedure previste dalla normativa (ad esempio, alcune aziende di particolare complessità sono soggette ad una specifica normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale, o VIA, e ad un’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA, che considera insieme tutti gli aspetti ambientali correlati al loro funzionamento).
Il processo autorizzativo deve anche tener conto delle possibili conseguenze della produzione industriale sulla salute dei residenti, oltre che dei lavoratori, e deve – ovviamente – tener conto di possibili criticità ambientali e sanitarie già occorrenti nel territorio in cui un nuovo insediamento dovesse collocarsi.
Una volta determinato, prima della costruzione di un impianto, quale potrà essere il suo impatto, mediante valutazioni di tipo tecnico, la concessione o meno dell’autorizzazione è una decisione politica, che contempera in sé considerazioni riguardanti anche aspetti economici, occupazionali, strategici, di comunicazione e di percezione del rischio.
La presenza di un’industria che emette in aria fumi inquinanti è quindi connessa ad un precedente processo autorizzativo che ha, in qualche modo, valutato tale aspetto, considerandone accettabile l’impatto in ragione delle limitazioni imposte dallo stesso provvedimento autorizzativo e degli effetti positivi dell’impianto stesso, da un punto di vista differente da quello ambientale.
Qualora tale autorizzazione sia stata, in qualche modo, superata (ad esempio, dalla urbanizzazione dell’area, dall’evoluzione normativa, dall’approfondimento delle conoscenze scientifiche sugli effetti degli inquinanti o sullo stato dell’ambiente), deve essere richiesto e avviato un processo di revisione dell’autorizzazione, che può portare anche alla sua revoca, sempre nella misura in cui la normativa lo consenta.
Naturalmente, ciò prescinde da eventuali irregolarità o superficialità nella produzione di tali autorizzazioni, che possono comportare gravi responsabilità morali e penali dei responsabili.
Non è superfluo ricordare che ARPA Puglia è una struttura tecnica, a supporto dell’Ente regionale e delle Amministrazioni locali, non è dotata di potere autorizzativo o prescrittivo ed è, inoltre, fortemente sottodimensionata in termini di personale rispetto alle altre omologhe Agenzie ambientali italiane (ad esempio, il rapporto rispetto al personale di ARPA Emilia Romagna è di circa 1:4).
Tuttavia, gran parte delle azioni di verifica, di revisione e di sanzione nei confronti della aziende sorgenti di emissioni inquinanti in aria nel territorio pugliese si sono originate o hanno fruito dei dati e delle elaborazioni prodotte da ARPA Puglia (vedi, in proposito, i documenti disponibili sul sito istituzionale www.arpa.puglia.it).
In ogni caso, ad ogni segnalazione di anomale emissioni di qualsiasi genere, ARPA interviene per l’identificazione della sorgente, a cui segue una ispezione presso il sito identificato con rilievo della situazione e informazione alle autorità competenti per le determinazioni conseguenti di titolarità di queste.
 

ARIA (08): COME POSSO FARE PER INSERIRE DATI NELLA BANCA DATI CET?

All’interno del sito istituzionale di ARPA Puglia è presente una sezione dedicata al CET, ovvero al Catasto delle Emissioni Territoriali, in cui le aziende sono tenute ad inserire i dati sugli impianti e sulle emissioni in atmosfera. In tale sezione è disponibile una apposita guida, che può essere scaricata dall’indirizzo http://www.cet.arpa.puglia.it
Qualora siano necessarie delle informazioni specifiche, queste possono essere richieste indirizzando un quesito all’indirizzo di posta elettronica certificata supporto.cet.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; sono presenti anche delle specifiche FAQ, all’indirizzo http://www.cet.arpa.puglia.it/FAQ/FAQSHome.asp .
 

ARIA (09): LE SCIE DEGLI AEREI SONO INQUINANTI?

Sul fenomeno delle scie prodotte dagli aerei, e sulla loro permanenza, vi sono diversi riferimenti scientifici che forniscono una spiegazione del fenomeno (Ad esempio, la Royal Meteorological Society  spiega così il fenomeno: "We have all seen white streaks in the sky like those in the picture. What we are seeing are trails of ice crystals left in the wakes of jet aircraft. These condensation trails (known as 'contrails') sometimes persist for many minutes or even hours ... The exhausts of aircraft engines are hot and moist, the water vapour in them coming mostly from combustion of hydrogen in the aircraft's fuel. Behind an aircraft, exhaust gases cool rapidly, mainly from mixing with their surroundings but also to a small extent as a result of radiation loss ... The water droplets that are produced freeze very rapidly if the temperature is low enough. The resulting trails of ice crystals persist and spread if the atmosphere at contrail level is moist enough. Contrails (and water droplets) form when the saturation vapour pressure with respect to liquid water is exceeded. They persist when the air is saturated or supersaturated with respect to ice").
Le scie sono dovute alla trasformazione del vapore d'acqua emesso dagli scarichi degli aerei in minuti cristalli di ghiaccio, che persistono per un tempo più o meno lungo, in funzione delle condizioni di saturazione di vapore dell'atmosfera.
Naturalmente, gli aerei emettono anche gas di scarico; tuttavia, gran parte di tali inquinanti sono emessi nella parte alta dell'atmosfera, ed hanno quindi un'influenza limitata sulla parte più bassa della troposfera (il cosiddetto Planetary Boundary State, o strato limite planetario) in cui si concentrano i fenomeni diffusivi delle sostanze responsabili dell'inquinamento dell'aria che respiriamo.
In ogni caso, le emissioni aeroportuali sono incluse nell'inventario regionale stilato da ARPA per conto della Regione Puglia INEMAR.
 

ARIA (10): IL MIO VICINO HA UNA CALDAIA/CAMINO CHE EMETTE FUMI CHE COMPROMETTONO LA SALUBRITÀ DELL'ARIA NEL MIO APPARTAMENTO. COSA POSSO FARE PER TUTELARMI?

Il controllo sugli impianti di riscaldamento civile è di spettanza del Comune che - ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 311 del 2006 - provvede al controllo, agli accertamenti e ispezioni in corso d'opera, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti.  Arpa Puglia non ha, invece, competenza sulla verifica della conduzione dei sistemi di riscaldamento civile e non dispone, quindi, né della strumentazione né delle procedure per l'effettuazione di tali controlli. Si suggerisce quindi di rivolgere una richiesta di intervento al Comune che, fra l'altro, fra l'altro, possiede direttamente e tramite la ASL una specifica competenza in campo di igiene e sanità pubblica ed è quindi in grado di prescrivere direttamente possibili provvedimenti su tali emissioni, riguardanti sia la funzionalità degli impianti di combustione che le canne fumarie ed il punto di emissione dei fumi.
 

ARIA (11): ARPA PUGLIA RILEVA LA QUALITÀ DELL'ARIA IN UN APPARTAMENTO PRIVATO (QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR)?

ARPA Puglia non effettua monitoraggi dell’inquinamento dell’aria indoor per conto di privati. Tali accertamenti possono essere richiesti a soggetti professionali dotati della necessaria competenza e certificazione in materia di contaminazione indoor, reperibili con relativa facilità sul mercato o tramite ordini professionali.
 

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