Un importante riconoscimento per l’attività svolta dall’ARPA Puglia è arrivato dalla
Seconda sezione Bis del Tar capitolino, con la sentenza del 16 gennaio scorso n. 526, che
ha sancito che il Piano ambientale adottato con DPCM 2017 non rappresenta uno
strumento derogatorio della disciplina generale per la bonifica dei siti inquinati; pertanto,
come da sempre sostenuto dall’ARPA Puglia, le attività di bonifica si devono svolgere nel
rispetto delle norme più rigorose del Testo Unico dell’Ambiente.
I Commissari straordinari, con il ricorso deciso dal Tar, hanno impugnato i provvedimenti
dell’Agenzia ambientale e del Ministero rifiutandosi di adottare la metodica ordinaria per la
misurazione della concentrazione delle sostanze rilasciate nell’acqua di falda da questi
materiali, sostenendone la non applicabilità (oltre che l’onerosità) in ragione dello “statuto
normativo speciale” cui ILVA in A.s. soggiacerebbe.
Il TAR Roma, recependo integralmente le tesi sostenute da ARPA Puglia, difesa dall’avv.
Laura Marasco, ha così riconosciuto che «dalla necessità di scongiurare ed
allontanare ogni possibile pericolo di inquinamento della falda» emerge la piena e
specifica competenza dell’ARPA ad esprimere quelle valutazioni. Questa significativa,
quanto attesa, sentenza “scongela” parte del complesso procedimento delle aree ex ILVA
incluse nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto e rimette in discussione gli esiti della
ormai datata caratterizzazione eseguita tra il 2006 ed il 2007, che non teneva conto della
presenza dei materiali di riporto e non fu mai completamente approvata in quanto anche
essa oggetto di contenzioso amministrativo.
L’ARPA Puglia si augura che possa iniziare un nuovo percorso tecnico ed amministrativo
coerente con le previsioni del testo unico ambientale e che consenta di individuare
sorgenti di contaminazione, percorsi e bersagli in maniera univoca ed accurata al fine
di intervenire tempestivamente per la salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio
tarantino.
Le sentenza in allegato.